Obbligazione alimentare

Il legislatore agli articoli 433 e seguenti del codice civile disciplina in modo analitico la materia dell’obbligazione alimentare.
Gli alimenti, ai sensi dell’art. 438 c.c. possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; gli alimenti, sono assegnati in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli; l’obbligazione alimentare si adempie o mediante assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto (art.443).

Il legislatore indica, in un elenco tassativo, i soggetti tenuti agli alimenti; ai sensi dell’art. 433 del c.c. sono tenuti all’obbligo di prestare alimenti nell’ordine:

  1. il coniuge;

  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali;

  3. i genitori e, in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti;

  4. i generi e le nuore;

  5. il suocero e la suocera;

  6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

A riguardo l’art.441 c.c. precisa che le persone coobbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione in proporzione alle proprie condizioni economiche e pertanto, in caso di più obbligati, si dovrà tenere conto della condizione di ciascuno per procedere al riparto.
Il legislatore punisce colui che obbligato si sottrae agli obblighi alimentari ed infatti. l’art. 570 c.p. recita che:
“chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potesta’ dei genitori o alla qualità di coniuge, e’ punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa
”.

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