Requisiti della pubblicità

Il nuovo Codice del Consumo ha dedicato un’intera sezione alla regolamentazione della pubblicità, stabilendo i limiti entro i quali un messaggio pubblicitario possa considerarsi lecito e le sanzioni relative alla violazione di tali limiti.
Il Codice offre una definizione di pubblicità molto ampia, che comprende “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’ attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi” (art. 20). Pertanto, oltre alla pubblicità “tradizionale” (diffusa a mezzo televisione, radio e stampa, debbono ritenersi rientrare in tale definizione – e quindi sottostare alla normativa in esame – i nuovi mezzi pubblicitari diffusi dalla rete telematica, quali banner, e-mail, eccetera.
Affinché sia lecita, la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Ciò significa che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed è vietato qualsiasi tipo di messaggio pubblicitario subliminale o occulto.
Deve essere veritiera e non ingannevole, ovvero presentare il prodotto per quello che è, evitando di dare informazioni non vere: è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia.
Deve, infine, essere corretta, ovvero presentata il modo tale da non nuocere agli altri imprenditori concorrenti.
L’articolo 22 del codice del consumo traccia inoltre i limiti entro i quali è ammessa la pubblicità comparativa, molto diffusa, ad esempio, tra gli operatori telefonici. La comparazione è lecita se: non è ingannevole; confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi; confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, di tali beni e servizi; non ingenera confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente; non causa discredito o denigrazione di altri marchi, beni, servizi o attività concorrenti; non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà di altri marchi o prodotti concorrenti.
Particolare attenzione viene poi prestata per le televendite, diventate tristemente famose alla cronaca più recente.
Al riguardo, l’art. 29 prescrive che “le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza”.
Per i trasgressori, sono previste l’inibitoria alla diffusione della pubblicità e sanzioni amministrative fino a Euro 100.000,00, salvo che il fatto non integri gli estremi di un reato, caso in cui si applicheranno le relative norme di diritto penale.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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