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Autore: Avv. Francesca
Zambonin Data: 02/01/2005
RESPONSABILITA'
DELL'ISTRUTTORE SUBACQUEO
Il tema della responsabilità che l'istruttore subacqueo assume nei
confronti di terzi nell'esercizio delle proprie mansioni è denotata
dall'assenza di una normativa ad hoc a livello nazionale e da scarsi
precedenti giurisprudenziali. Esistono al riguardo delle leggi regionali
(per esempio legge reg. Liguria n. 19/2001 e legge reg. Sardegna n. 9/1999)
ma esse sono finalizzate soprattutto a disciplinare l'accesso alle figure
professionali per l'istruzione e l'accompagnamento subacqueo, non la
responsabilità delle medesime figure nei confronti di terzi. Per questo, per
delineare i casi ed i caratteri della responsabilità che può gravare
sull'istruttore subacqueo bisogna analizzare la disciplina generale offerta
dal codice civile ed applicarla al caso concreto.
Posto che lo schema contrattuale che meglio caratterizza la prestazione di
insegnamento e addestramento dell'istruttore subacqueo è quello del
contratto d'opera e che l'obbligazione che l'istruttore assume nei confronti
degli allievi è un'obbligazione di mezzi, ovvero un'obbligazione in cui
l'istruttore non assume l'obbligo di portare l'allievo ad un determinato
risultato (ad esempio, l'ottenimento del brevetto), ma quello di mirare a
tale scopo senza garantirlo (essendo il raggiungimento di tale obiettivo
sottoposto a fattori esterni alla persona dell'istruttore ed inerenti
all'allievo, quali ad esempio la predisposizione, l'impegno prestato ed
altri fattori propri dell'allievo), si può affermare che l'istruttore
subacqueo potrà incorrere in responsabilità contrattuale nei casi in cui
possa ravvisarsi una violazione degli obblighi di diligenza richiesti
all'istruttore subacqueo nello svolgimento del proprio lavoro. Tali
obblighi, si possono ravvisare nelle competenze tecniche sportive che
l'istruttore deve conoscere ed applicare durante l'insegnamento; nei
controlli dell'attrezzatura sportiva utilizzata, affinché la stessa risulti
in buono stato e funzionante; nella capacità di valutare lo stato di
apprendimento dell'allievo al fine di preparare il medesimo all'esecuzione
dell'attività sportiva in maniera autonoma senza pericolo.
La violazione di uno di questi doveri, comporta la responsabilità
contrattuale dell'istruttore nei confronti dell'allievo che si sia procurato
dei danni fisici durante l'addestramento.
Per esonerarsi da tale responsabilità, l'istruttore dovrà dimostrare di non
aver violato gli obblighi di diligenza posti a proprio carico e che l'evento
dannoso si è verificato per caso fortuito, ovvero per una circostanza non
prevista né prevedibile, posta al di fuori della propria sfera di controllo.
L'istruttore dovrà, in altre parole, dimostrare di aver preso tutte le
precauzioni ed usato tutti gli accorgimenti necessari per evitare i rischi
tipici dell'attività subacquea.
Per fare alcuni esempi di casi tipici, l'istruttore sarà ritenuto
responsabile se i danni derivati all'allievo sono stati causati da vizi
dell'attrezzatura che egli ha omesso di controllare o che egli avrebbe
dovuto rilevare usando l'ordinaria diligenza, da condizioni fisiche o dalla
scarsa esperienza dell'allievo che egli avrebbe dovuto controllare o
riconoscere prima di affrontare l'immersione, da condizioni meteorologiche
non adeguate ad intraprendere l'immersione.
Al contrario, sarà esonerato da responsabilità se i danni subiti
dall'allievo siano stati causati da cause assolutamente imprevedibili da
parte dell'istruttore, quali vizi occulti delle attrezzature, cambiamento
repentino ed imprevedibile delle condizioni meteorologiche, inesatte
informazioni fornite dall'allievo in merito alle proprie condizioni fisiche
o dal comportamento imprevedibile dell'allievo stesso.
Si segnala, inoltre, che la più recente giurisprudenza ha ritenuto a volte
applicabile alla figura dell'istruttore di discipline sportive il regime
previsto dall'articolo 2236 c.c., il quale comporta una limitazione di
responsabilità dell'istruttore nei casi in cui il medesimo debba risolvere
problemi di particolare difficoltà tecnica: in questi casi, l'istruttore
risponderà solo per dolo o colpa grave, restando esonerato dalla colpa
lieve.
Tutto quanto è stato sin ora illustrato riguarda la responsabilità
dell'istruttore in caso di danni sofferti dall'allievo di maggiore età.
Più gravosa è la posizione dell'istruttore quando tra gli allievi vi siano
persone minorenni, i quali - con il loro comportamento - abbiano procurato
danni. In questo caso l'istruttore è ritenuto responsabile del danno
cagionato ad altri dal minore, salvo fornisca la prova di non aver potuto
impedire il danno. Questa prova è molto gravosa per l'istruttore, in quanto
in questo caso non basterà provare di aver usato l'ordinaria diligenza e di
essere esente da colpa per il fatto dannoso occorso, ma occorrerà dimostrare
sia che il fatto dannoso deriva da un comportamento del tutto imprevedibile
e repentino dell'allievo tale da rendere in concreto impossibile un
intervento dell'istruttore atto ad impedire o limitare il danno, sia di aver
adottato - in via preventiva - tutte le precauzioni possibili per prevenire
e scongiurare la situazione di pericolo che ha causato il danno.
Vi è da aggiungere, infine, che l'insegnamento subacqueo potrebbe rientrare
tra le attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c., ovvero tra le
attività che, per loro natura o per la natura dei mezzi adoperati,
presentano un alto potenziale di danno.
Già altre pratiche sportive (ad esempio, le gare di sci e di motociclette)
sono stati assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 e - pur in
assenza di pronunce giurisprudenziali univoche - si può ipotizzare che la
pratica e l'insegnamento delle immersioni subacquee, per le condizioni di
anormalità e di alto rischio in cui viene condotta, possa venire inquadrata
tra le attività pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c..
Ove così fosse, la responsabilità dell'istruttore subacqueo in caso di danno
sarebbe uguale a quella sopra esaminata in caso di danno provocato da un
minore durante l'immersione: l'istruttore, per liberarsi dalla
responsabilità per un evento dannoso, dovrebbe dimostrare di aver adottato
tutte le misure idonee ad evitare il fatto (sia in via preventiva, che al
momento del verificarsi dell'evento dannoso).
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