Risarcibilità della perdita o compromissione, anche solo psichica, della sessualità

Cass. Civile n.13547 del 11 Giugno 2009

A seguito di un intervento di isterectomia, si manifestavano nella sig.ra X gravi postumi permanenti, di carattere invalidante, derivanti da responsabilità medica.
Quest’ultima citava in giudizio la struttura sanitaria chiedendo il risarcimento del danno biologico, alla vita sessuale, estetico ed alla vita di relazione, oltre al ristoro del danno psico-neurologico.
I Giudici di merito riconoscevano il solo danno biologico mentre non accordavano nessun risarcimento per la compromissione della sfera sessuale, per il danno estetico ed alla vita di relazione patiti dalla vittima.
L’attrice adiva, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso evidenziando che la valutazione del danno non fosse stata compiuta in armonia con i principi affermati dalle S.S.U.U. nella sentenza n.26972 del 11 Novembre 2008.
A riguardo, si rileva che le Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione del 11/11/2008 n. 26972, hanno riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di “danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 c.c., ribadendo che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
La decisione nell’esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, ha stabilito, inoltre, che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d’un danno definito “esistenziale”, inteso quale pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Un simile pregiudizio, ove causato da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c..
Secondo i Giudici, chiamati a pronunciarsi su ricorso della sig.ra X, la motivazione con la quale la Corte Territoriale riconosce il solo danno biologico mentre non accorda nessun risarcimento per la compromissione della sfera sessuale, per il danno estetico ed alla vita di relazione patiti dalla vittima non può dirsi adeguata ai criteri di analiticità, complessità e completezza richiesti dalla decisione richiamata.
Ed infatti, partendo dall’assunto secondo cui il diritto alla sessualità è un diritto inviolabile della persona, come modus vivendi essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona (Corte Costituzione, sentenza 18 Dicembre 1987, n.561), i Giudici, nella sentenza in commento, affermano che “ certamente la perdita o la riduzione della sessualità costituisce anche danno biologico consequenziale alla lesione ma nessuno oramai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della sessualità costituisca di per sé un danno la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata in via equitativa”.
Pertanto, nonostante la confluenza del danno biologico e del danno esistenziale nell’ambito dell’unitaria disciplina del danno non patrimoniale, il Giudice, ogni qualvolta individui un interesse violato, a condizione che detto interesse leso sia previsto dalla legge ovvero presidiato a livello costituzionale, dovrà concedere il risarcimento delle voci di danno non patrimoniale diverse da quelle di danno biologico.

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