Sentenza Tribunale di Arezzo del 02/02/2005

Sentenza  Tribunale di Arezzo del 02/02/2005

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Arezzo, nella persona del Giudice unico D.ssa Alessandra Guerrieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
Conclusioni delle parti all’udienza del 5 ottobre 2004:
L’Avvocato Federica Baldassarri, per l’attrice C. Silvana, conclude “come in atto di citazione, specificando il petitum in € 260.000,00”.
L’Avvocato Dario Cappelli, per la Nuova Tirrena SpA, conclude nel modo seguente: “Premette quanto già risulta dagli atti e cioè che l’unica controversia da risolvere è la richiesta di risarcimento danni di C. Silvana, poiché tutte le richieste degli altri attori sono già state definite con transazione e gli altri attori hanno dichiarato di rinunziare alla loro originaria richiesta e quindi cessata la materia del contendere. Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni di C. Silvana conclude come da comparsa di costituzione.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo e Rosina Velina D., rispettivamente fratelli e madre di F. Fausto, convenivano in giudizio la Nuova Tirrena SpA e R. Cyril per sentirli condannare al risarcimento, in solido, dei danni sofferti a causa del decesso del loro congiunto, occorso in seguito all’incidente stradale verificatosi in data 12 settembre 1998 tra la Renault Clio targata L84859 condotta da F. Fausto e la Fiat Coupè targata XXXXXcondotta e di proprietà di R. Cyril, assicurata con la compagnia Nuova Tirrena SpA.
Gli attori, premesso che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del conducente la Renault Clio, il quale aveva invaso l’opposta corsia di marcia per effettuare un sorpasso in zona vietata ed a velocità superiore al limite di 50 Km/h, quantificavano i danni subiti – morali e biologici, anche jure successionis – in £.460.000.000 quanto alla madre ed in £.150.000.000 quanto a ciascuno dei fratelli, oltre interessi e rivalutazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano entrambi i convenuti, senza contestare l’esclusiva responsabilità del R. nella causazione del sinistro ma, soltanto, l’entità dei danni quantificati dagli attori, ritenendo, in particolare, che non fosse dovuto né il risarcimento del danno biologico lure successionis, dal momento che Fattura Fausto – era deceduto istantaneamente in occasione dello scontro frontale con la vettura antagonista, né quello relativo al danno biologico iure proprio, ritenuto insussistente. I convenuti chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata equa e risarcitoria la somma di £.230.000.000 già corrisposta agli attori, con vittoria di spese ed onorari.
Con autonomo atto di citazione, notificato in data 15/16 febbraio 2000, C. Silvana conveniva in giudizio la Nuova Tirrena SpA e R. Cyril per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti in conseguenza dello stesso sinistro causa del decesso di F. Fausto, quantificati nella somma complessiva di £.480.000.000, salvo il più o il meno di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Premetteva l’attrice che, al momento del sinistro, si trovava trasportata nell’ auto condotta da F. Fausto e che aveva riportato lesioni dalle quali era derivata una malattia protrattasi sino al 17 febbraio 1999, con postumi permanenti valutabili nella misura del 25%; la C. sottolineava, altresì, che, sino al tragico incidente, aveva convissuto more uxorio con il F., al quale era legata dal 1992 e si sarebbe presto unita in matrimonio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la sola Nuova Tirrena SpA, mentre R. Cyril rimaneva contumace. La compagnia assicuratrice, senza contestare l’an debeatur, chiedeva che fosse ritenuta risarcitoria la somma di £.80.000.000 che la Nuova Tirrena SpA aveva già corrisposto a C. Silvana.
Distinti procedimenti venivano altresì instaurati a seguito degli atti di citazione notificati alla Nuova Tirrena SpA e a R. Cyril da F. Raffaello, altro fratello di F. Fausto, e da F. Remo, padre del medesimo, i quali chiedevano entrambi il risarcimento dei danni materiali, morali e biologici subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, rispettivamente quantificati in £.134.549.487 e £.584.845.275.
In entrambi i procedimenti, i convenuti si costituivano limitandosi a chiedere che fosse riconosciuta equa e risarcitoria la somma rispettivamente offerta agli attori (£.20.000.000 quanto a F. Raffaello e £.165.000.000 quanto a F. Remo). Disposta la riunione di tutti i procedimenti sin qui elencati, venivano espletati CTU medico-legale, interrogatorio formale di F. Massimo e prove testimoniali. All’udienza del 16 settembre 2003, l’Avvocato Leonessi dava atto di aver transatto la vertenza relativa a F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo e D. Rosina Velina, dovendosi quindi ritenere cessata la materia del contendere.
Analoga dichiarazione veniva effettuata dall’ Avvocato Federica Baldassarri con riferimento a F. Remo e F. Raffaello all’udienza del 17 dicembre 2003. Quindi, sulle conclusioni delle parti relative al solo procedimento n.1032/2000 (attrice C. Silvana), la causa veniva assegnata a sentenza allo scadere dei termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, stante le intercorse transazioni, deve dichiararsi cessata la materia del contendere nelle controversie promosse, rispettivamente, da F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo, D. Rosina Velina (Procedimento N.807/2000 RG), F. Raffaello (Procedimento N.1444/2000 RG) e F. Remo (Procedimento N.1445/2000), con compensazione integrale delle spese di lite.
Non essendovi, altresì, contestazione alcuna sulla dinamica del sinistro e, quindi, sulla esclusiva responsabilità di R. Cyril nella causazione del medesimo, la presente decisione dovrà vertere, soltanto, sulla quantificazione del danno subito da C. Silvana.
Al riguardo, occorre in primo luogo evidenziare che parte attrice, la quale si trovava a bordo dell’autovettura condotta da F. Fausto al momento del sinistro, ha subito lesioni personali da cui sono derivati danni biologici, morali e materiali, dei quali è stato chiesto l’integrale risarcimento.
Ma, principalmente, viene in rilievo il profondo legame affettivo che, in vita, legava F. Fausto a C. Silvana, la cui perdita ha indubbiamente determinato un grave danno, del quale parte attrice ha chiesto di essere integralmente risarcita sotto il profilo tanto biologico, che morale ed esistenziale.
Quanto al danno biologico , va ricordato quanto emerso dalla CTU medico legale espletata in corso di causa. Afferma il Dr. Caruso (pagg. 5/7 della relazione): “In primo luogo l’evento infortunistico in oggetto ha prodotto con meccanismo traumatico diretto … la F. traumatica di due archi costali e del corpo dello sterno.., la paziente ha subito anche violento trauma distorsivo a carico del rachide cervicale, con i caratteri biodinamici propri del colpo di frusta… Quanto al danno biologico subito in conseguenza del lutto sofferto per la morte del convivente… si è potuto con certezza individuare un marcato stato depressivo patologico, instauratosi nell’immediatezza del tragico evento del 12.9.1998, con caratteri di noxa patogena ormai cronicizzata all’esperienza elaborata del lutto e, pertanto, la malattia depressiva che ne è derivata nella persona della paziente in concreto costituisce una stabile ed inemendabile patologia, emersa nell’immediatezza dell’evento luttuoso e successivamente strutturatasi con i caratteri che sono patognomonici del disturbo post-traumatico da stress cronico. Quanto surriferito e descritto, in definitiva, ha consentito di accertare che, allo stato attuale, in associazione agli esiti di F. costale e sternale, sulla persona della signorina C. si rileva evidente patologia di natura psichiatrica, clinicamente espressa da un complesso sintomatologico soggettivo ed oggettivo, produttivo di reale e consistente disagio psicofisico, negativamente incidente sul livello di autostima, ovvero caratterizzato da patologiche manifestazioni inquadrabili nell’ambito di turbe della cenestesi.. La psicoterapia alla quale la paziente ancora, sporadicamente, si sottopone e che può essere definita di sostegno per i momenti di maggiore incidenza psico-emozionale, tenuto conto del tempo trascorso dall’epoca dell’evento traumatico e luttuoso, può soltanto attenuare, transitoriamente, i sintomi patognomici più manifesti della depressione quale malattia nosologicamente ormai stabilizzata… Accanto agli esiti del danno distorsivo della cerniera cervicale e F.tivo costale e sternale, il quadro psicoclinico di rilievo attuale, si configura, pertanto, come malattia, ovvero come sindrome depressiva cronica, conseguita a disturbo post-traumatico da violento stress.”
Secondo il consulente, “a seguito dell’incidente del 12 settembre 1998, si è realizzato uno stato d’invalidità temporanea biologica protrattosi per complessivi giorni cento di cui giorni sessanta di invalidità temporanea totale e giorni quaranta d’invalidità temporanea parziale… A conclusione dello stato di malattia sono residuati postumi a carattere permanente (che) per natura e grado, nel loro complesso, incidono negativamente sulla validità psico-fisica della paziente, in misura pari al 21% del totale, quale danno biologicamente inteso” (pag. 8 della relazione).
Le conclusioni del medico legale appaiono pienamente condivisibili in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi giuridici.
In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi di parte convenuta secondo cui il danno biologico rilevato dal CTU sarebbe in misura preponderante attinente ad una sintomatologia soggettiva, destinata a risolversi con il passare del tempo, stante la giovane età di C. Silvana: ed infatti, come ampiamente motivato dal Dr. Caruso nella sua consulenza, la sindrome neuro-astenica depressiva rilevata nella persona di parte attrice è configurabile come una vera e propria malattia ormai cronicizzata, e pertanto invalidante, in quanto causa di un danno permanente all’integrità psico-fisica.
Tra i possibili criteri di liquidazione del danno alla salute adottati dalla giurisprudenza, si ritiene, in aderenza all’indirizzo da tempo affermatosi in questo Tribunale, di adottare quello basato sull’attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente, per determinare il quale si tiene conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell’età del leso al momento del sinistro.
Dal momento che l’entità del danno, sotto il profilo della lesione del diritto alla salute, si coglie anche in relazione al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità, e dunque, della durata della malattia – che comporta, di necessità, la temporanea sospensione delle pregresse facoltà di realizzazione del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali – la indispensabile completezza del risarcimento impone anche di liquidare una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea.
Tenuto conto delle tabelle applicate da questo Tribunale, e delle conclusioni della CTU (innanzi ampiamente esposte) il danno biologico può così essere liquidato in un importo, in moneta attuale, pari ad € 2.730,13 per il punto di riduzione della integrità psico-somatica, con abbattimento dello 0,855 in considerazione dell’età di C. Silvana al momento del sinistro, ed a € 52,00 per ogni giornata di inabilità temporanea totale.
Il danno alla salute, quantificato secondo i criteri appena esposti, ammonterà quindi a complessivi € 53.151,48 – importo espresso in moneta corrente, quindi già rivalutato.
Quanto al danno morale, spettante all’attrice ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.li 2059 cc e 185 II comma cp, appare opportuno operare un’unica quantificazione, con riferimento tanto alla sofferenza inerente alla malattia conseguita al sinistro oggetto di causa quanto al turbamento provocato dalla morte del congiunto, in modo da evitare indebite duplicazioni: ed infatti, come innanzi ampiamente esposto, soltanto in misura modesta il danno permanente biologico evidenziato dal CTU va ricondotto alle lesioni personali riportate dalla C. nel sinistro, essendo prevalentemente riconducibile all’evento luttuoso che ne è conseguito.
Nel determinare la misura del danno morale, occorre anzitutto ricordare che, secondo un principio giurisprudenziale ormai consolidatosi, “il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza” (cfr, per tutte, Cass. n.2988 del 18 marzo 1994).
In proposito, è pacifico che C. Silvana e F. Roberto, sin dagli ultimi mesi del 1997, convivessero in un’abitazione condotta in locazione nel Comune di Scandicci; dalle testimonianze raccolte è altresì emerso che i due giovani avevano acquistato assieme in mobili per l’arredo e dividevano tutte le spese relative alla vita quotidiana.
Ma vi è molto di più: tutti i testimoni hanno infatti riferito come, tra i due giovani, vi fosse una sostanziale condivisione di ogni aspetto di vita sin dall’ inizio del fidanzamento, risalente al 1992.
E’ emerso, al riguardo, che C. Silvana e F. Fausto si erano fidanzati dopo essersi conosciuti all’università, dove entrambi frequentavano la facoltà di Ingegneria; dal novembre 1992, F. Fausto aveva cominciato a condividere con C. Silvana l’alloggio universitario di quest’ultima, dormendo nel suo stesso letto e dividendo con lei tutte le spese. I due giovani avevano portato avanti gli studi assieme ed assieme trascorrevano anche i fine settimana ed i periodi di vacanza, quasi sempre presso i genitori di Silvana, i quali, sin dal 1993, avevano allestito nella loro abitazione una apposita camera matrimoniale. F. Fausto e C. Silvana, laureatisi lo stesso giorno, si sarebbero sposati a breve, avendo in animo dì farlo non appena entrambi avessero potuto contare su un lavoro stabile, circostanza che, al momento del sinistro, si era da poco verificata.
Tutte queste circostanze, emerse in modo univoco dalle numerose testimonianze raccolte in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese da V. Giulio, T. Luca, C. Barbara, F. Concetta, F. Laura, C. Mirella e M. S.i), evidenziano la particolare intensità e stabilità del rapporto affettivo che legava i due giovani.
Non può quindi condividersi l’impostazione di parte convenuta secondo cui quella in esame sarebbe nulla più di una breve convivenza tra due studenti neolaureati.
Al contrario, dagli elementi emersi in corso di causa risulta che il legame intercorrente tra F. Fausto e C. Silvana era in tutto e per tutto equiparabile a quello coniugale.
Ciò che univa i due giovani costituiva un progetto ormai definitivamente consolidato nelle reciproche aspettative. E la giovane età di parte attrice non vale certo ad attenuare il dolore per la perdita del compagno, ed anzi lo accresce, dal momento che la medesima ha visto cancellato in modo improvviso e brutale, per il gesto sconsiderato di un’automobilista
impaziente, l’intero suo futuro, così come da tempo immaginato e desiderato.
Prima di passare alla quantificazione del danno morale subito da C. Silvana, occorre tuttavia valutare se, a questa, spetti anche il risarcimento del danno c.d. esistenziale.
Parte convenuta ha eccepito che una tale richiesta è stata espressamente avanzata dall’attrice soltanto nella comparsa conclusionale, e quindi tardivamente.
Al riguardo, va osservato che, nell’atto introduttivo, C. Silvana non solo ha chiesto genericamente “il risarcimento di tutti i danni morali e materiali, compreso il danno biologico e/o alla salute,” subiti in conseguenza del sinistro, ma, nella parte espositiva, ha anche lamentato “il nocumento della qualità della vita” che ne era derivato – utilizzando un’espressione che rimanda, direttamente, al presupposto tipico del danno c.d. esistenziale.
Ad ogni modo, la errata qualificazione del danno per la privazione del rapporto familiare non può essere considerata ostativa al riconoscimento del danno c.d. esistenziale, essendo comunque dovere del giudice individuare quale sia il bene protetto che si assume essere stato leso nonché il contenuto sostanziale della pretesa e la finalità che la parte intende perseguire in concreto.
E, nel caso in esame, dal tenore complessivo dell’atto introduttivo emerge in modo evidente la volontà di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro oggetto di causa, in tutte le possibili espressioni in cui gli stessi possano configurarsi, ivi comprese quelle inerenti lo sconvolgimento della normale vita familiare.
Ciò posto, occorre ricordare che il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’uccisione di un congiunto lamenta il pregiudizio ad un interesse giuridico diverso sia dal bene salute del quale è titolare, la cui tutela ex art. 31 Cost. si esprime mediante il risarcimento del danno biologico , sia dall’interesse all’integrità morale,
che trova riparazione mediante il risarcimento del danno morale soggettivo. Ed infatti, “l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt.li 2, 29 e 20 Cost. Si tratta di interesse protetto e di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art.lo 2043 cc, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio, ad una riparazione) ai sensi dell’art.lo 2059 cc, senza il limite previsto in correlazione all’art. 185 cp…. Il danno in questione deve essere nato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro (diversamente dal danno morale soggettivo contingente), dovendosi avere riguardo al periodo di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l’illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che sarà onere dei danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa, tenuto conto dell’ intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriori utile circostanza.. Ed è appena il caso di notare che il danno non patrimoniale, da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest’ultimo, senza che possa ravvisarsi una duplicazione del risarcimento. Ma va altresì precisato che, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, dovrà considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazione del risarcimento. In altri termini, dovrà il giudice assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci di danno che concorrono a determinare il complessivo risarcimento” (Cass, Sentenza 7-31 maggio 2003 n.8828).
Nell’applicare al caso in esame i principi affermati in materia dalla Suprema Corte, va osservato che gli elementi probatori forniti da parte attrice (in primis, le dichiarazioni testimoniali innanzi ricordate) consentono di ritenere senz’altro comprovato il pregiudizio lamentato da C. Silvana per la perdita del danno c.d. esistenziale può essere equitativamente determinato nella misura di € 80.000,00, mentre il danno morale (nell’ottica di evitare indebite duplicazioni) potrà essere quantificato nell’importo di € 160.000,00 – somme entrambe liquidate in moneta attuale e, quindi, non soggette a rivalutazione.
Inoltre, sono state documentate spese per prestazioni mediche (cfr. documenti prodotti e non contestati), riconosciute necessarie dal consulente, il quale ha precisato di non prevederne altre nel futuro.
A C. Silvana vanno pertanto riconosciuti ulteriori € 401,18 – importo che dovrà essere maggiorato per effetto della rivalutazione monetaria.
Competono inoltre gli interessi legali che, in conformità con l’indirizzo seguito dalla più recente giurisprudenza a partire dalla sentenza delle SS.UU. n.1712/95, andranno calcolati sul capitale di anno in anno rivalutato (e, quindi, per quanto riguarda il danno biologico , morale ed esistenziale, sulla somma devalutata al dì del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat).
Occorrerà, infine, tener conto di quanto già corrisposto a parte attrice dalla Nuova Tirrena SpA, pari a £.80.000.000 (ora € 41.316,55) da imputare al capitale calcolato alla data di corresponsione (5 maggio 2000).
Sulla somma complessiva, come sopra determinata, decorreranno, a partire dalla data della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo, gli interessi legali .
Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU relativa alla persona di C. Silvana vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.

P.Q.M.

Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da F. Roberto, F. Massimo, F. Paolo e Rosina Velina D. (Procedimento n.807/2000), C. Silvana (procedimento n.1032/2000), F. Raffaello (procedimento n.1244/2000) e F. Remo (procedimento n.1245/2000) nei confronti di Nuova Tirrena SpA e R. Cyril, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

A) dichiara cessata la materia del contendere nei procedimenti n.807/2000, n.1244/2000 e n.1245/2000; compensando per intero tra le parti le spese di lite;

B) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di C. Silvana delle seguenti somme, dal cui importo complessivo dovrà, essere detratta la somma di € 41.316,55, da imputare al capitale calcolato alla data del 5 maggio 2000:

€ 293.151,48 a titolo di danno biologico , morale ed esistenziale, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata al dì del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli indici Istat dal dì del sinistro alla data della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali dalla presente decisione sino al saldo effettivo;

€ 401,18 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione sulla base degli indici Istat ed interessi legali dal dì del sinistro alla présente decisione, calcolati sulla somma capitale rivalutata anno per anno in base agli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo effettivo,

C) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite,liquidate in complessivi € 13.827,29 di cui € 1.822,29 per esborsi (comprese spese di CTP) ed il resto per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge;

D) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della CTU relativa alla persona di C. Silvana.

Così deciso in Arezzo il 2 febbraio 2005

Il Giudice

Dr.ssa Alessandra Guerrieri

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *