Separazione giudiziale

La separazione giudiziale, al contrario di quella consensuale, è richiesta da una parte nei confronti dell’altra quando i coniugi non siano d’accordo sulla separazione e/o sulle condizioni di separazione. Essa comporta l’esperimento di un procedimento giudiziale per mezzo del quale, a seguito di un’istruttoria, è il Giudice a stabile le condizioni di separazione dei coniugi.
In questa sede è possibile chiedere l’addebito della separazione, ovvero l’accertamento che il deterioramento della vita coniugale è stato causato dal comportamento esclusivo di uno solo dei coniugi. L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento (permane solo un obbligo di alimenti nel caso in cui vi sia oggettiva incapacità di procurarsi lo stretto necessario per vivere) e la perdita dei diritti successori per il coniuge contro il quale l’addebito è stato pronunciato.
I coniugi possono sempre chiedere la modificazione delle condizioni di separazione emesse dal giudice con la sentenza di separazione giudiziale o omologate al termine della separazione consensuale qualora intervengano fatti nuovi che modifichino la situazione personale o patrimoniale dei coniugi.

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