Sfratto: caso di contratto di locazione stipulato in forma verbale

L’articolo 1, comma 4, della legge 431/98 stabilisce che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”. Pertanto, a partire dal 30 dicembre 1998, data di entrata in vigore della norma, la forma scritta è diventata elemento costitutivo del contratto, con la conseguente nullità dei contratti di locazione stipulati in forma verbale.
Ne deriva che qualsiasi pattuizione orale diretta a costituire un contratto di locazione dopo il 30/12/1998 deve considerarsi nulla e/o inesistente e, dunque, improduttiva di qualsiasi effetto.
Anche in questo caso, però, la legge non lascia del tutto sprovvisto di tutela il proprietario dell’immobile, in quanto prevede una somma a titolo di indennità di occupazione.
L’articolo 13, comma 5, della legge 431/98, infatti, dispone che quando “il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione, il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo, il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti”.

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