Sostituzione della serratura della porta di casa e sanzione penale

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 4137/14), ha confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano condannato l’imputato, che aveva lasciato fuori di casa la moglie, cambiando la serratura della porta d’ingresso, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.).

Nella specie, con sentenza del 12 luglio 2012 la Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania (del 25.10.2007) con cui l’imputato veniva riconosciuto colpevole del reato previsto e punto dall’art. 392 c.p. (“chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al Giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 516. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione…”) per avere sostituito la serratura della porta d’ingresso della casa familiare, impedendo, di fatto, l’accesso della moglie nell’abitazione coniugale.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), in relazione all’art. 392 c.p., in assenza del presupposto della contesa in merito alla titolarità o all’esercizio del preteso diritto al momento del fatto-reato, posto che era stata la moglie a lasciarlo, andandosene di casa e a chiedere la separazione e che l’uomo, che viveva nell’abitazione, aveva effettuato la sostituzione della serratura in quanto malfunzionante.

La Corte, nonostante dichiara inammissibile il ricorso, in quanto i motivi “sono genericamente ripropositivi di questioni di fatto precluse in questa sede di legittimità”, avalla la decisione della Corte territoriale, che aveva giustificato l’affermazione di responsabilità del ricorrente, considerando la sostituzione della serratura della casa familiare, della quale era comproprietaria la moglie dell’imputato, volta ad impedire alla donna l’accesso alla abitazione medesima (accesso che non fu consentito neanche a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine chiamate dalla donna), violazione dell’art. 392 c.p..
Inoltre, rileva (riportandosi alla valutazione della Corte d’Appello) che la donna ben tre mesi prima del fatto, all’atto della sua decisione di separarsi dal marito, aveva proposto al coniuge di lasciare a lei l’uso della casa coniugale, ma l’uomo si era opposto, costringendola a tornare dai propri genitori.

Inoltre, la Suprema Corte sottolinea come, del tutto logicamente, la sentenza di merito escludeva la rilevanza dell’assunto difensivo secondo il quale la sostituzione de quo fu operata dall’imputato per un malfunzionamento, osservando che tale sostituzione non fu comunicata alla moglie, alla quale non furono mai fornite le chiavi.

Inconferente, continua la Corte, “è la deduzione difensiva relativa al possesso dell’abitazione da parte dell’imputato, posto che lo stesso potere di fatto spettava alla donna comproprietaria dell’immobile, che in alcun modo vi aveva rinunciato”.

Dichiara, dunque, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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