Tardività del provvedimento di sospensione della patente

 La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sui termini entro i quali il Prefetto può adottare il provvedimento sospensivo della patente di guida disciplinato all’articolo 233 del Codice della Strada.
La Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza in esame sostiene che il provvedimento sospensivo previsto all’articolo 223 del Codice della Strada abbia il compito di tutelare l’incolumità pubblica: “scopo della sospensione della patente è quello di impedire provvisoriamente di guidare ad un soggetto la cui condotta di guida risulti pericolosa per la Pubblica incolumità, come desumibile da un grave incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto”. Secondo la Corte, proprio l’esigenza cautelare caratterizzante il procedimento di sospensione della patente può fornire il giusto criterio per stabilire la preclusione all’applicabilità di tale provvedimento; nel momento in cui il provvedimento non è più idoneo a realizzare finalità cautelari di tutela della pubblica incolumità non potrà più essere adottato.
Secondo la sentenza n°13226/2007 “è senz’altro da escludere che il provvedimento di sospensione della patente non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini di cui all’art. 223, comma primo (mancata trasmissione del rapporto entro dieci giorni al Prefetto ed alla Direzione generale della Motorizzazione civile), e comma secondo (mancata trasmissione entro quindici giorni del parere del competente ufficio della Direzione Generale della Motorizzazione civile), del codice della strada e ciò in quanto non sarebbe ragionevole precludere la possibilità di adottare un provvedimento previsto a tutela della incolumità pubblica per il ritardo di pochi giorni nel compimento di tali attività; ma sarebbe illogico adottare tale sospensione a distanza di molti mesi dall’incidente, quando il pericolo per la pubblica incolumità che si vorrebbe evitare si è comunque verificato
Secondo la Corte è compito del giudice di merito valutare il tempo necessario all’amministrazione per addivenire al provvedimento di sospensione; nella valutazione il giudice deve tener conto della maggiore o minore difficoltà che l’amministrazione si trova ad affrontare nel caso concreto ma anche della necessità che tali indagini, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine tale da non frustrare le finalità cautelari alle quali il provvedimento è preordinato. Tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità.

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