Termini e limiti della copertura assicurativa subacquea

Sono sicuramente tantissimi i subacquei che sono coperti da una polizza assicurativa contro i rischi che questa passione può comportare, ma quanti di loro hanno letto le condizioni assicurative della propria polizza?
Abbiamo analizzato i termini contrattuali della copertura assicurativa subacquea più famosa del mondo (DAN) per una breve trattazione relativa a quando e come opera la copertura assicurativa nonché le clausole a cui è necessario prestare più attenzione.
Naturalmente vi sono varie forme assicurative che permettono di scegliere la copertura più adatta al tipo di attività che viene svolta da ciascuno (per subacquei sportivi, professionisti o gruppi) ed ognuna di esse ha varie fasce di adesione (basic, membershib e master), caratterizzate principalmente da differenti massimali di indennizzo.
Innanzi tutto, si rileva che la polizza assicurativa subacquea è prestata per il subacqueo con o senza autorespiratore, sportivo o professionista (a seconda della forma prescelta) che si immerga in aria, in trimix, nitrox o in altre miscele arricchite aria-ossigeno o di ossigeno per ottimizzare la decompressione, effettuate sia con circuito aperto che con rebreather.
Le condizioni di assicurazione indicano puntualmente le miscele che si possono usare per ogni tipo di polizza prescelta e le profondità massime di immersione entro le quali possono essere adoperate ai fini dell’indennizzo.
La garanzia è valida per le conseguenze di infortuni accaduti nell’intervallo di tempo compreso tra l’imbarco e lo sbarco dal natante (o imbarcazione) di appoggio ovvero tra la vestizione e svestizione per le immersioni da terra e comprende, altresì, i danni avvenuti in piscina sempreché relativi ad esercitazioni subacquee.
I termini precisano che la polizza assicurativa copre tutti gli infortuni subiti nello svolgimento di attività subacquea, derivanti da causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, con espressa esclusione degli infortuni derivanti da stati di intossicazione (alcolica, da medicinali o da sostanze stupefacenti), da situazioni patologiche preesistenti alla data dell’accadimento del sinistro, dallo stato di gravidanza dell’assicurata e dalle sue conseguenze.
Ai fini dell’operatività della polizza, l’infortunato deve denunciare l’infortunio entro 10 giorni dall’accadimento, provando gli elementi del proprio diritto all’indennizzo e consentendo le indagini e gli accertamenti necessari a stabilire l’operatività della polizza e l’entità dell’indennizzo, tra cui la richiesta della documentazione medica ai dottori che hanno curato l’infortunato (che li dovrà sollevare dal segreto professionale a cui debbono rispondere).
Una clausola da tenere bene a mente nel caso in cui si verifichi un infortunio indennizzabile è quella relativa alla necessità di allertare immediatamente il DAN, affinché questo possa intervenire e gestire direttamente l’assistenza: solo in questo caso, infatti, la Compagnia di Assicurazioni si assume la totale copertura dei costi relativi alle spese infortunistiche necessarie all’assicurato, per un ammontare illimitato, quali, il trasporto di pronto soccorso al centro ospedaliero più vicino, le cure necessarie comprensive del trattamento iperbarico, le spese di degenza ospedaliera, le spese di extra hotel in caso di confinamento forzato per un certo periodo di tempo e le spese del biglietto aereo per il ritorno a casa.
Al contrario, nei casi in cui il DAN non sia stato allertato e non abbia gestito direttamente l’assistenza, la Società – su presentazione della idonea documentazione – risponderà entro i limiti di un massimale annuo che varia a seconda della polizza e della fascia di polizza prescelta e, per quanto riguarda le spese di extra hotel, entro i limiti di un massimale “evento”, anch’esso variabile.
In ogni caso, sia che DAN sia stato allertato o meno, è previsto un indennizzo per le spese mediche specialistiche successive e per la perdita o il forzato abbandono dell’attrezzatura subacquea a seguito di infortunio entro i limiti compresi in massimali variabili (a seconda della polizza prescelta).

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