Tribunale di Napoli, Sezione I – Ordinanza 1 febbraio 2007

Tribunale di Napoli, Sezione I – Ordinanza 1 febbraio 2007
Il Giudice dott. Gagliardi

Nella procedura n° 40734/2006 avente ad oggetto: ricorso ex articolo 700 cpc, proposto da C. G. e P. A., rapp. ti e difesi dall’avv. to P. G., presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via *** RICORRENTE
Nei confronti di
A.C., rapp. to e difeso dall’avv.to S. C., presso cui elettivamente domicilia in Napoli, via ***
RESISTENTE
Sciogliendo la riserva, osserva:
con ricorso depositato il 22/11/2006, i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso che: 1) dal matrimonio contratto dalla signora C. A., figlia di essi ricorrenti, e di A.C., era nata in data x/x/1999, una bambina di nome Roberta; 2) dieci mesi dopo aver dato alla luce la figlia, la signora C.A. si ammalava e in data x/x/2005, decedeva; 3) che, anche per tale motivo, la piccola, sin dai primi mesi di vita, aveva avuto un contatto quotidiano con gli ascendenti materni; 4) che dalla data del decesso della moglie, il signor A.C. aveva progressivamente iniziato ad ostacolare gli incontri tra essi ricorrenti e la minore, e, da quando si era legato sentimentalmente ad altra donna, aveva, addirittura, interdetto l’accesso alla propria residenza; ciò premesso, richiamando l’articolo 155 1° comma c.c., che prevede, espressamente, il diritto dei figli minori di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, chiedevano che il giudice disponesse regolari incontri tra essi ricorrenti e la minore, determinando tempi e modalità di incontro.
Si costituiva A.C., eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, sul rilievo che il richiamato articolo 155 c.c. atteneva esclusivamente ai rapporti personali con gli ascendenti, in relazione al processo di separazione dei genitori.
Evidenziando la competenza al riguardo del tribunale di minorenni, nel merito, sottolineavano come il comportamento dei nonni materni della piccola avesse arrecato, in conseguenza di alcuni episodi verificatisi dopo la morte della moglie (e madre della bambina) gravi danni alla personalità della minore.
Al riguardo, precisava che i rapporti con i genitori della moglie erano stati improntati a reciproco rispetto, sino a quando egli non aveva iniziato a frequentare altra donna.
Da quel momento, infatti, i nonni avevano iniziato una lenta opera di denigrazione della sua figura di padre agli occhi della bambina, pretendendo di intromettersi nelle scelte educative della bambina. Si erano, poi, verificati alcuni scontri, anche violenti, con C.G. e, culminati in una aggressione, da parte di quest’ultimo e delle zie materne, nei suoi confronti e della stessa bambina, oggetto di un tentativo di sottrarla violentemente al padre, all’uscita di scuola.
Dopo aver ricordato il suo profondo attaccamento alla figlia e la sua costante attenzione alle esigenze della piccola, ribadiva le sue eccezioni preliminari, chiedendo, in ogni caso, respingersi nel merito la domanda, sul rilievo assorbente, che gli episodi di cui si erano resi responsabili i ricorrenti avevano indotto, nella piccola, paura ed avversione nei loro confronti.
La domanda non è ammissibile.
Preliminarmente, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, sebbene l’articolo 155 c.c. – nella nuova formulazione risultante dall’’introduzione dell’articolo 1 della legge 54/2006- si inserisca nel capo V- intitolato “dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi”- ciò nonostante, esso, al primo comma, contiene il riconoscimento, in capo al minore, di un nucleo di specifici diritti che, per il loro carattere generale, esulano e prescindono dallo specifico contesto della crisi coniugale.
Affermare, infatti, che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale significa, da un lato, individuare gli obiettivi che il giudice della separazione deve perseguire nella regolamentazione delle vicende della crisi familiare, ma anche, dall’altro, riconoscere il contenuto di tali diritti come il necessario ed indispensabile presupposto per una crescita piena ed equilibrata di ogni minore, e indicare come valori fondanti la personalità (di un minore) l’apporto paritario dei genitori in tema di cura educazione ed istruzione, oltre che il mantenimento di un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quindi, in altri termini, la norma, pur dettata con riferimento allo specifico momento della crisi familiare, riconosce al minore un nucleo di diritti insopprimibile, ed esprime la necessità di evitare, possibilmente, che la vicenda familiare si risolva in una menomazione dell’aspirazione del minore ad un’esistenza piena, serena ed equilibrata.
E’ allora evidente che l’articolo 155 c.c., richiamato da parte ricorrente, pone al centro dell’attenzione la figura del minore, rispetto al quale, le figure di riferimento per il suo percorso di crescita e formazione, non costituiscono che necessari strumenti per quello scopo.
Il che deve indurre, anche, a ritenere che laddove il legislatore ritiene significativo per un minore il rapporto con gli ascendenti, il riferimento a tali soggetti è solo strumentale rispetto all’obiettivo indicato; con la conseguenza che, se tale rapporto per il minore costituisce il contenuto di un diritto pieno ed assoluto, azionabile e tutelabile, nessuna tutela la norma appresta, invece, direttamente, per i soggetti che di quel percorso di crescita sono dal legislatore individuati come pedine.
Tale premessa rende ragione della inammissibilità dell’istanza.
Invero, ritenere che l’articolo 155 c.c. individui e costituisca in capo gli ascendenti un diritto pieno, azionabile anche nei confronti dei genitori, affinché siano individuate le modalità attraverso cui realizzare ed attuare quel rapporto significativo che i minori, per l’equilibrio della loro crescita, debbono tendenzialmente mantenere con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, significa stravolgere completamente il significato ed il contenuto della norma, dettata, per quel che si è detto, non nell’interesse dei soggetti cui il minore ha diritto di rapportarsi, ma solo ed esclusivamente dei minori.
Nella fattispecie, peraltro, non può non evidenziarsi come la vita della minore sia stata dolorosamente segnata dalla precocissima perdita della madre; cosicché, è di tutta evidenza che quell’esigenza – che la legge individua come significativa per la crescita – si carica, nel contesto sopra ricordato, di una valenza speciale, posto che il contatto con i nonni materni e con l’ambiente di vita della madre, se improntato a senso di responsabilità e maturità, può assicurare la conservazione, per la minore, di un patrimonio di ricordi utile per la sua crescita.
Con la conseguenza che appare necessario accertare se il distacco e l’allontanamento che si è venuto a creare tra la minore ed i ricorrenti, alla luce dei comportamenti che si assumono tenuti dalle parti, integrino un evento pregiudizievole per lo sviluppo della minore.
Tale accertamento, come si è detto, esula dalla competenza del tribunale ordinario e deve svolgersi nell’ambito del procedimento delineato dall’articolo 333 c.c..
La natura delle questioni impone una compensazione integrale delle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese tra le parti.
Napoli, 01/02/2007.

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