Condominio e bambini

Secondo il Giudice di Pace di Caserta “la disciplina dei giochi dei bambini nei viali e cortili condominiali non integra un’occupazione degli stessi nè un’alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini e si risolve in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima” (Giudice di Pace di Caserta, 17 novembre 2008).
Ed infatti, il destinare al gioco dei bambini parte del cortile, la cui funzione tipica è quella di dare luce ed aria agli ambienti circostanti, non significa togliere ai condomini la possibilità di godere comunque del giardino nella sua interezza, tanto meno comporta un mutamento della destinazione del bene.
Pertanto la delibera che autorizza i giochi dei bambini nelle aree condominiali comuni deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei condomini, ossia il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno due terzi dei millesimi.
E’ compito dell’assemblea regolamentare le modalità con cui devono svolgersi i giochi all’intero dell’area comune: per esempio, è l’assemblea che deve decidere gli orari nei quali è permesso ai bambini di giocare oppure è l’assemblea che deve pronunciarsi sull’esclusione di alcuni giochi che potrebbero arrecare troppo disturbo.
Inoltre, l’assemblea può anche decidere di limitare l’età dei bambini che possono accedere nei spazi per i giochi ovvero permettere l’ingresso nell’area comune ai soli figli dei condomini e non agli estranei.
Le delibere volte a regolamentare e disciplinare lo svolgimento dei giochi dei bambini, si adottano con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio che rappresenti almeno un terzo dei millesimi.
Nel caso di danneggiamento alle cose comuni ovvero di inosservanza delle regole stabilite, l’assemblea può decidere sanzioni da infiggere ai danneggianti/trasgressori.
Al contrario, nel caso in cui manchi la deliberazione dell’assemblea condominiale autorizzativa, i giochi dei bambini nelle aree condominiali di uso comune, senza alcuna indicazione degli orari nei quali tali giochi sono ammessi ed in assenza di qualsivoglia riferimento nel regolamento condominiale che limiti, vieti, ovvero consenta sifatto utilizzo delle dette aree, purchè temporaneo ed occasionale, deve ritenersi tollerato ma non abitualmente consentito (Giudice di Pace di Caserta, 17 novembre 2008).
Nel caso di infortunio in cortile condominiale, occorso durante una partita di pallone, di recente i Giudici hanno ritenuto rilevante, tra le altre, la circostanza che il cortile non fosse adibito a spazio ricreativo.
Infatti, i Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 24804 del 2008 hanno rigettato il ricorso presentato dai genitori di un minore che, noncurante del divieto di giocare nel cortile adibito ad uso posteggio del Condominio, si è infortunato durante una partita di pallone, ritenendo che il comportamento del minore fosse tale da integrare il “fattore esterno”, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno, escludendo qualsiasi forma di responsabilità del Condominio.

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