Nuovo Codice della Strada 2010

E’ stato approvato il DDL sulla sicurezza stradale che modifica oltre 80 articoli del Codice della Strada.

Tra le norme introdotte spicca la modifica all’art. 186 del Codice della Strada che inasprisce le sanzioni per la guida sotto l’influenza di alcool e prevede che chiunque guidi in stato di ebbrezza è punito:

 

  1. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

  2. con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

  3. con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale le pene vengono raddoppiate e sale a 180 giorni la durata del fermo amministrativo. Se, poi, il tasso alcolemico è superiore a 1,5, la patente viene revocata e sospesa fino a 2 anni.
Per i conducenti fermati in stato di ebbrezza che non abbiano provocato incidenti è possibile richiedere al Prefetto che la pena detentiva o pecuniaria sia sostituita con lavori di pubblica utilità, effettuati prioritariamente nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Il lavoro di pubblica utilità può, però, sostituire la pena per non più di una volta.
Ed inoltre, tra le norme introdotte si evidenzia l’immediata entrata in vigore delle norme sull’alcool zero per i conducenti di età inferiore a 21 anni, i neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente di guida) e i conducenti professionali, per i quali la revoca della patente disposta a seguito di guida sotto l’influsso di alcool sarà anche considerata giusta causa di licenziamento.

Giro di vite anche per chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
E’ infatti prevista una multa fino a 6.000 euro, l’arresto minimo di 6 mesi e patente sospesa fino a 2 anni.
E’ stato altresì modificato l’art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida, introducendo tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti o consistenti in violazioni del Codice della strada.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di velocità, sono state inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie: da 500 a 2.000 euro e patente sospesa da 1 a 3 mesi per chi supera di oltre 40 Km/h il limite di velocità; dovrà pagare, invece, da 779 a 3.119 euro chi supera il tetto di 60 Km/h.
A riguardo, si rileva che il legislatore ha concesso che sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di Tutor, gli enti proprietari o concessionari possano elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h.
Interessante è, altresì, la norma che permette la rateizzazione delle multe.

Ed infatti, i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. Può avvalersi di questa facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

In materia di notificazione delle violazioni il verbale deve essere notificato entro 60 giorni dall’accertamento.

Aumentano anche le sanzioni da 1.000 a 4.000 euro per chi produce o commercializza ciclomotori e minicar che superano i 45 km/h e da 779 a 3.119 euro per le officine che truccano i motocicli e le minicar, mentre per chi li guida le sanzioni vanno da 389 a 1.559 euro.

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