Responsabilità medica, prova del consenso informato

L’onere della prova di aver fornito al paziente le possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico.

Con la sentenza n. 20984 del 27 novembre 2012 la terza sezione della Corte di Cassazione, in materia di consenso informato nell’ambito della responsabilità medica, ha precisato i seguenti princìpi:

  1. non può esservi un consenso tacito per facta concludentia;

  2. la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione;

  3. l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

Pertanto, al paziente spetterà contestare il danno subito e di non essere stato preventivamente informato della possibilità che l’intervento/trattamento medico potesse comportare un simile rischio, mentre al medico e/o casa di cura convenuta spetterà dimostrare di aver fornito al paziente tutte le informazioni del caso.

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