Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore un obbligo di formazione che riguarda migliaia di proprietari e operatori che detengono, gestiscono o trasportano animali esotici o selvatici.
La base normativa è il Decreto 3 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio 2025, che definisce contenuti, modalità e soggetti autorizzare a erogare i corsi.
In questo articolo spieghiamo in modo chiaro cosa cambia, chi deve formarsi e quali sono le implicazioni pratiche per chi possiede o gestisce questi animali.

Dal 2026 cambiano le regole per chi detiene animali esotici o selvatici
L’obbligo riguarda chiunque detenga o lavori con animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche
Il decreto si applica a proprietari, detentori e operatori che gestiscono animali appartenenti a specie selvatiche o esotiche.
In particolare devono formarsi:
- Proprietari e detentori di animali da compagnia esotici o selvatici, tra i quali rientrano le specie che devono essere identificate e registrate nel SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia), una baca dati ufficiale del Ministero della Salute dove vengono registrati animali come: rettili, uccelli esotici, piccoli mammiferi non domestici e altri animali esotici detenuti come pet. In tal modo si riesce a garantire tracciabilità, sicurezza sanitaria e controllo della specie.
- Operatori e trasportatori che gestiscono animali esotici o selvatici, inclusi allevatori, commercianti, strutture espositive, centri di recupero, trasportatori professionali. Tali attività devono essere registrate nel Sistema I&R, ossia il Sistema Nazionale di Identificazione e Registrazione degli stabilimenti che detengono animali. Ha la funzione di anagrafe delle strutture e identifica chi detiene animali, dove si trovano e quali specie ospitano.
- Operatori già formati che detengono anche animali esotici o selvatici, che avendo già seguito percorsi formativi in sanità animale, devono integrare la propria formazione con i nuovi contenuti specifici previsti dal decreto.
Il decreto attua il quadro europeo del Regolamento (UE) 2016/429 (“Animal Health Law”), recepito in Italia con il d.lgs. 135/2022, che richiede agli Stati membri di promuovere competenze adeguate in materia di sanità animale.
L’Italia ha recepito questo principio con il d.lgs. n. 135/2022
Quali contenuti deve avere la formazione obbligatoria
Il decreto stabilisce un manuale operativo che definisce i programmi formativi, differenziati in base a:
- specie o gruppo di specie detenute;
- tipologia di attività svolta;
- ruolo e mansioni del soggetto destinatario.
Tutti i percorsi formativi condividono però un nucleo comune di competenze.
I contenuti minimi includono:
- normativa vigente su detenzione, scambio, biodiversità, sicurezza e uso del farmaco;
- obblighi di sorveglianza, notifica e comunicazione;
- principali malattie elencate, comprese quelle trasmissibili all’uomo (zoonosi);
- principi di biosicurezza e sicurezza degli operatori;
- gestione, manipolazione e trasporto degli animali;
- benessere animale e interazione con la salute umana;
- uso del farmaco e principi di farmacoresistenza;
- requisiti di mantenimento per “Taxa”, gruppo di animali accomunati da caratteristiche biologiche (es. “rettili, uccelli rapaci”, “primati”), il decreto infatti prevede requisiti diversi a seconda del gruppo di appartenenza.
- elementi sul sistema di identificazione e registrazione;
- principi di etologia delle specie detenute.
L’obiettivo è garantire una gestione responsabile degli animali e ridurre i rischi sanitari per animali e persone.
Dove si svolgono i corsi e chi è autorizzato a organizzarli
La formazione può essere erogata da soggetti pubblici e privati individuati dal decreto, tra cui:
- società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute;
- provider autorizzati al rilascio di crediti formativi SPC, crediti della Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria, utilizzati per attestare percorsi formativi riconosciuti nel settore veterinario e zootecnico. Tutti i corsi devono essere caricati nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria.
I formatori devono inserire le proprie proposte nel Portale formazione del Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.
Cosa conviene fare subito per non trovarsi irregolari
Per chi detiene o trasporta animali esotici o selvatici, il decreto comporta adempimenti concreti:
- Verificare se la specie detenuta rientra nell’allegato I, parte B, del Reg. (UE) 2016/429.
- Controllare la propria posizione nel SINAC o nel sistema I&R, se applicabile.
- Iscriversi a un corso conforme al DM 3 aprile 2025, scegliendo tra i soggetti autorizzati.
- Per gli operatori già formati, integrare la formazione pregressa con i nuovi contenuti obbligatori.
L’obbligo decorre dal 1° gennaio 2026: è quindi consigliabile muoversi per tempo per evitare irregolarità.
Quali rischi si corrono senza la formazione obbligatoria
Il decreto non dettaglia espressamente le sanzioni, ma l’obbligo formativo deriva da norme europee e nazionali in materia di sanità animale.
In assenza di formazione, il rischio concreto è di:
- non essere in regola con gli obblighi di detenzione e registrazione;
- non poter svolgere attività di trasporto o gestione degli animali;
- incorrere in contestazioni e provvedimenti da parte delle autorità competenti.
In mancanza di un quadro sanzionatorio esplicito ulteriori dettagli potranno emergere da circolari applicative o atti regionali.
