Misure contro la violenza in famiglia: misure coercitive

La legge n. 154 del 2001, concernente le “misure contro la violenza nelle relazioni familiari” ha introdotto nel nostro ordinamento un importante strumento di tutela “a doppio binario” per fronteggiare il diffuso fenomeno della violenza domestica con l’introduzione di specifiche misure, sia in ambito civile che penale, a difesa delle vittime degli abusi familiari.
Obiettivo della legge è quello, pertanto, di fornire un ventaglio di mezzi cautelari di carattere personale e patrimoniale che consenta alle vittime di rompere il silenzio ed ottenere protezione senza doversi allontanare dalla casa familiare e rifugiarsi altrove (da parenti, amici…).
Il soggetto, pertanto, che subisce violenze (siano esse morali e/o fisiche) può chiedere all’Autorità Giudiziaria competente che vengano applicate nei confronti del soggetto violento (genitore, marito, moglie, convivente, figlio…) particolari misure cautelari in ambito penale e/o i c.d. ordini di protezione in ambito civile.

AMBITO PENALE

La citata Legge ha inserito nel corpo del codice di rito l’art. 282 bis c.p.p. prevedendo la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, che mira a prevenire il pericolo del consumarsi di reati (violenze fisiche, sessuali…) all’interno delle “mura domestiche”.
In seguito alla commissione di un reato il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice competente, ove ne sussistano i presupposti, l’applicazione della suddetta misura coercitiva.

In particolare il Giudice potrà:

  • prescrivere al soggetto violento di lasciare immediatamente la casa familiare e di non farvi ritorno o accedervi senza una autorizzazione ad hoc dello stesso Giudice, che, nel caso, indica determinate modalità di visita.

  • disporre, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla “vittima” (luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti), ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa (e, in casi particolari, non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi e da tali persone), ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p. [1] .
    Nel caso in cui tale frequentazione è necessaria per motivi di lavoro, il Giudice stabilisce le relative modalità e può imporre limitazioni.

  • ordinare, su richiesta del pubblico Ministero, il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare de qua, rimangano prive dei mezzi di sussistenza, determinando le modalità ed i termini di tale versamento, prescrivendo, eventualmente, che la somma venga corrisposta direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione, ex art. 156 c.c..
    Tale provvedimento, a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia qualora sopravvenga un provvedimento del Giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli e viene automaticamente revocato se la convivenza riprende.

  • vietare al soggetto violento di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e/o con i suoi prossimi congiunti, conviventi o, comunque, legate da una relazione affettiva, ex comma 3 dell’art. 282 ter c.p.p..

Concludendo, qualora si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina), 600 bis c.p. (prostituzione minorile) – 600 quater (detenzione di materiale pornografico), 609 bis c.p. (violenza sessuale) – 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), commesso in danno di prossimi congiunti o del convivente, la misura cautelare in parola può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena indicati nell’art. 280 c.p.p..

NOTA

[1] L’articolo 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) è stato inserito dall’art. 9, comma 1, lett. A), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.

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