Non punibile il padre disoccupato che non paga gli alimenti alla figlia ma rimedia appena trova lavoro

È da considerarsi non punibile per particolare tenuità del fatto il padre disoccupato che non paga gli alimenti alla figlia ma che vi provvede, saldando gli arretrati, non appena trova una nuova occupazione: a stabilirlo, annullando e rinviando la sentenza alla Corte d’Appello, sono proprio i giudici di legittimità.

assegno di mantenimento ex moglie

Il caso del padre disoccupato che non paga gli alimenti alla figlia ma rimedia subito

Dopo essere stato condannato dalla Corte d’appello di Caltanissetta per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla propria figlia minore non versando l’assegno di mantenimento imposto dal giudice durante la sentenza di separazione coniugale e non provvedendo in altro modo alla sua sussistenza, il padre condannato ricorre in Cassazione impugnando la sentenza dei giudici di secondo grado.

Nel ricorso lamenta l’affermazione di colpevolezza a lui rivolta sotto due profili:

  1. Da un lato in considerazione del fatto che la minore nonostante i suoi mancati pagamenti versava in condizioni agiate, secondo quanto riferito dalla stessa madre;
  2. D’altro lato si lamenta l’esistenza di dolo, avendo il ricorrente dimostrato di non aver potuto pagare gli assegni poiché disoccupato e avendo comunque consegnato alla moglie piccoli aiuti economici e beni di prima necessità, provvedendo poi regolarmente ad adempiere al proprio obbligo non appena trovato un nuovo lavoro e versando anche gli arretrati.

Viene inoltre messa in discussione la negazione all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non avendo la corte tenuto in considerazione l’incensuratezza del ricorrente e la sua condotta riparatoria.

La sentenza della Cassazione

Secondo i giudici di legittimità la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui “L’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti” e che “il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede a corrispondere ai bisogni della prole”. Pertanto, il primo motivo viene respinto.

Accolto invece il secondo motivo di ricorso relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto: per  la Cassazione la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi adeguata.  

La Corte ricorda che “l’art. 131 bis c.p. ( relativo proprio all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) delinea una causa di non punibilità fondata sul presupposto dell’inutilità della pena in presenza di un’offesa minima al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice”.

Proprio in considerazione della particolare tenuità del fatto la Cassazione annulla la sentenza impugnata e la rinvia a nuovo giudizio.

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