Pavimento bagnato in discoteca: se il cliente cade, il locale risarcisce

La Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento di un cliente caduto a causa del pavimento bagnato della discoteca, che il proprietario aveva omesso di far asciugare.

Pavimento bagnato in discoteca: se il cliente cade, il locale risarcisce

Il processo di primo grado

Il Tribunale di Teramo aveva condannato la legale responsabile di una discoteca al pagamento di 500 euro di multa e al risarcimento dei danni nei confronti di un cliente perché, omettendo di provvedere a far eseguire dal personale addetto la pulizia di asciugatura il pavimento bagnato del locale, avrebbe cagionato alla vittima lesioni personali guaribili in 112 giorni (con frattura trachite omerale sinistra, contusione ginocchio sinistro e frattura del naso).

La ricostruzione dei fatti

Il cliente si era recato in discoteca per partecipare ad una festa quando all’improvviso era caduto a causa del pavimento bagnato, reso scivoloso in parte dal liquame introdotto dagli avventori a causa della pioggia, in parte a causa della caduta di liquidi alcolici contenuti in bicchieri e bottiglie lasciati incustoditi sul pavimento stesso dai clienti.

La condanna del Tribunale e della Corte d’Appello per il pavimento bagnato

Secondo il Tribunale se fosse stato eseguito un adeguato servizio di pulizia e di asciugatura della pavimentazione bagnata del locale, mediante l’impiego del personale addetto, l’infortunio non si sarebbe verificato. Tale responsabilità incombeva sul legale rappresentante del locale, portato in giudizio dal cliente. L’accusa dei giudici di primo grado è quella di “lesioni personali colpose”, disciplinato dall’art. 590, che al secondo comma dispone “Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239”, escludendo la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo la parte civile un dipendente del locale.

La Corte d’Appello ha condannato la compagnia assicurativa responsabile, in solido con l’imputata legale rappresentante, al risarcimento dei danni al cliente infortunato, applicando l’aggravante del terzo comma dell’art. 590 c.p..

Il ricorso in Cassazione

L’imputata decide di ricorrere in Cassazione impugnando la sentenza di secondo grado, sostenendo che la vittima non era dipendente del locale, ma solo un avventore infortunatosi accidentalmente durante un serata di festa, sostenendo quindi che non fosse da attribuire alla responsabile del locale anche responsabilità in materia antinfortunistica di cui al comma 3 dell’art. 590 c.p., ma solo quelle dettate dal secondo comma, come aveva precedentemente disposto il Tribunale.

La Cassazione rigetta il ricorso: il pavimento bagnato doveva essere asciugato per la sicurezza di tutti

Con sentenza 44142/2019 la Cassazione rigetta il ricorso dell’imputata ritenendolo inammissibile e sostenendo che “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., sempre che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi.”

L’obbligo di tenere pulito e asciutto il locale, dunque, è relativo alla salvaguardia non solo dei dipendenti, ma anche di eventuali terzi, motivo che ha spinto i giudici di legittimità a ritenere inammissibile il ricorso.

studio legale zambonin

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