Separazioni consensuali e divorzi congiunti via mail, è possibile

Alcuni tribunali civili nel corso degli scorsi mesi si sono attrezzati per consentire separazioni consensuali tramite mail, vista l’impossibilità di recarsi presso i Tribunali durante la fase di lockdown dovuta al Coronavirus.

e-mail come prove

La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il 20 aprile 2020 il consiglio Nazionale Forense ha approvato le line guida per regolare lo svolgimento dei procedimenti in materia di diritto di famiglia durante il periodo di emergenza (e comunque non oltre il 30 giugno). Ciò che si è tenuto a tutelare è stato da un lato la salute pubblica (art. 32 della Costituzione) e dall’altro quello della famiglia (art. 29 e 30 Costituzione).

Separazioni consensuali e divorzi congiunti via mail

La prassi nel mondo giudiziario a inizio pandemia è stata una: rinviare fino a che sarebbe stato possibile effettuare le udienze e mandare avanti le pratiche.

Per quanto riguarda però le separazioni consensuali e i divorzi congiunti, ossia quelli che si basano su un accordo consensuale tra le parti circa le modalità di separazione e/o divorzio (tra cui, affidamento e collocamento dei figli, assegno di mantenimento, assegnazione della casa famigliare, ecc), si è riusciti a trovare un espediente per evitare che, anche queste procedure, dovessero attendere mesi prima di poter essere formalmente accolte.

Il Consiglio Nazionale Forense, anche grazie alle richieste di diversi legali, ha previsto che per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, per i procedimenti di natura consensuale, sarà ammesso il deposito esclusivamente telematico dei ricorsi per separazione consensuale e  divorzio congiunto.

L’idea è quindi quella di procedere tramite mail: nel corso delle scorse settimane questa possibilità è già stata sfruttata in diversi tribunali d’Italia (come Monza, Torino, Vercelli e Verona).

Come funziona

Alcuni tribunali hanno quindi consentito a che i difensori, a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute che impongono anche il rispetto del distanziamento sociale, possano convenire sulla scelta della cosiddetta trattazione scritta, facendo pervenire al Presidente in via telematica almeno due giorni prima della “udienza virtuale” una dichiarazione sottoscritta dalle parti.

Cosa dichiarano i coniugi?

Nella dichiarazione che deve pervenire il giudice, marito e moglie devono dichiarare con atto separato di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di conoscere la possibilità di procedere in via alternativa con la rinuncia alla presenza fisica in udienza e di aver scelto questa opzione volontariamente e coscientemente, di essere ancora convinti di procedere con la separazione/il divorzio consensuale e, infine, di confermare quanto già affermato nel ricorso con le condizioni pattuite. 

L’udienza Virtuale

Appreso quanto dichiarato dai coniugi via mail, il giudice all’udienza virtuale, a cui le parti non devono partecipare, da atto delle attività svolte e procede ad emanare i provvedimenti del caso: l’omologa (nel caso di separazione) o la sentenza (nel caso di divorzio) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi) previa trasmissione telematica per il parere al pm.

Per le negoziazioni assistite

Per quanto riguarda gli accordi di negoziazione assistita, questi dovranno essere depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione sarà trasmesso agli Avvocati con le stesse modalità del deposito, sempre a mezzo PEC.

Gli avvocati dovranno pertanto trasmettere l’accordo agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC. E’ poi stato previsto che per il perfezionamento dell’accordo e degli adempimenti successivi, l’autografia della sottoscrizione delle parti verrà effettuata mediante l’identificazione da remoto da parte dei legali.

Nel caso in cui la Procura della Repubblica non autorizzasse gli accordi, il caso verrà rinviato davanti al Presidente che potrà scegliere se fissare un’udienza in presenza dei difensori o anche mediante collegamento da remoto, previo consenso dei difensori.

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