Validità della notifica: sì solo se l’atto è rilasciato ad un convivente

La Corte di Cassazione è tornata sul tema delle notifiche dichiarando e chiarendo che la notifica di un atto lasciata nelle mani di un familiare del destinatario è ritenuta valida solo ed esclusivamente se tra i due familiari vi è un effettivo rapporto di convivenza che può essere dimostrato da quest’ultimo, a prescindere – quindi – da quanto affermato dal ricevente. La dichiarazione di convivenza infatti può e deve essere superata dal certificato anagrafico che attesti la residenza del contribuente in un’altra abitazione.

Atto lasciato in un immobile diverso da quello di residenza

La Cassazione si è pronunciata in merito al caso di un uomo che ha impugnato un avviso di pagamento sulla base di un vizio di notifica: secondo il contribuente la notifica era affetta da nullità poiché l’atto era stato lasciato nelle mani di un suo parente che si era dichiarato con lui convivente, presso un immobile differente rispetto a quello suo di residenza. Con sentenza n. 10543/2019 la Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente, così come era stato fatto dalla commissione territoriale in precedenza.

La decisione della Cassazione

Secondo i giudici della Cassazione è importante comprendere che la dichiarazione di convivenza resa dal parente del contribuente che riceve la notificazione dell’atto può facilmente essere verificata fornendo idonea prova documentale che attesti la residenza anagrafica del contribuente in un immobile diverso da quello dove è stata eseguita la consegna dell’atto (come nel caso in esame).

L’art. 139 del codice di procedura civile prevede che “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purche’ non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.” Con “persona di famiglia o addetta alla casa” si intende una persona legata al destinatario da un rapporto di convivenza.

La presunzione di ricezione dell’atto da parte del destinatario è efficace solo se il familiare ricevente abiti con il destinatario dell’atto nell’immobile dove è fissata la residenza di quest’ultimo.

Come capire se i familiari sono conviventi?

La risposta è semplice: il problema è superabile dalla produzione di un certificato di residenza che sia stato registrato all’anagrafe in data anteriore rispetto a quella in cui è stata notificata la cartella esattoriale.

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