Nuova disciplina delle aree destinate a parcheggio

La legge di Semplificazione Amministrava del 28/11/2005 n. 246 ha introdotto un altro capitolo al travagliato percorso della disciplina delle aree parcheggio, disponendo che “gli spazi per parcheggi (…) non sono gravati da vincoli pertinenziale di sorta né da diritto d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliare e sono trasferibili autonomamente da esse”.Ed invero tale disposizione si aggiunge a quella introdotta dall’articolo 18 della Legge 765/1967 (ad integrazione dell’articolo 41 sexies della Legge Urbanistica n. 1150 del 17/07/1942), ai sensi del quale “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbano essere ricavati appositi spazi per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”.
In passato, si sono succedute numerose leggi e sentenze che hanno cercato di interpretare la natura e la portata di tale disposizione, sempre sottendendo però l’esistenza di un vincolo di destinazione a favore degli abitanti dell’edificio a cui tale aree erano annesse. Da ultime, si evidenziano le sentenze con cui la Corte di Cassazione afferma, dapprima, la possibilità di alienare le aree destinate al parcheggio separatamente dall’unità immobiliare purché si mantenesse un vincolo di destinazione ad uso parcheggio e di uso esclusivo a favore degli utenti degli alloggi e, recentemente (sentenza n. 12793/05), che tale vincolo non riguarda i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge, essendo questi ultimi sottratti “a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, con la conseguenza che l’originario proprietario – costruttore del fabbricato – può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo”.
Ora la disciplina introdotta dalla Legge di Semplificazione Amministrativa comporta l’esclusione del vincolo pertinenziale inderogabile anche di quei parcheggi realizzati nella misura minima prevista dall’art. 41 sexies della L. 1150/42 e la possibilità del costruttore/venditore di vendere separatamente dall’immobile le aree destinate a parcheggio.
Perché possa verificarsi tale eventualità, però, il proprietario dell’immobile deve specificatamente riservarsi la proprietà dell’area destinata a parcheggio nell’atto di vendita dell’immobile stesso perché, in caso contrario, questa si intende trasferita all’acquirente unitamente all’immobile o alla porzione di esso.

Articolo pubblicato su QN-Economia – Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino

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