La proposta di legge sui Cammini d’Italia introduce una disciplina organica per valorizzare percorsi storici, naturalistici e culturali presenti nel nostro Paese, prevedendo anche la creazione di strumenti volti a tal fine, determinando altresì significativi effetti pratici sul turismo.

La definizione di “cammini” nella nuova normativa
La proposta di legge definisce i cammini come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, senza mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere. Il testo chiarisce che possono includere anche vie d’acqua fluviali e marine, lagune e laghi.
L’obiettivo è valorizzare il patrimonio naturale e culturale diffuso, dagli elementi storici e religiosi alle tradizioni linguistiche ed enogastronomiche. È prevista una deroga per consentire l’accesso con mezzi motorizzati solo alle persone con disabilità o ridotta mobilità.
Le finalità perseguite dalla legge
La promozione dei cammini mira a:
- garantire sicurezza, qualità dell’accoglienza e accessibilità;
- favorire un turismo lento e sostenibile;
- far conoscere la rete dei cammini in Italia e all’estero;
- valorizzare monumenti, siti culturali e minoranze linguistiche;
- tutelare ambiente e paesaggio.
Si tratta quindi di una disciplina che unisce turismo, cultura, ambiente e inclusione.
Come funziona la banca dati dei Cammini d’Italia: un nuovo strumento per orientare cittadini e turisti
L’articolo 2 istituisce presso il Ministero del Turismo una banca dati nazionale che integra una mappa digitale dei cammini, con informazioni utili per orientare i potenziali fruitori.
Quali cammini possono essere inseriti?
Sono ammessi, se conformi ai criteri ministeriali:
- i tratti italiani degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio d’Europa;
- i cammini interregionali;
- i cammini riconosciuti da regioni, province autonome, città metropolitane e Roma Capitale.
L’inserimento attribuisce automaticamente la qualifica di “Cammino d’Italia”.
Chi definisce i criteri?
Un decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro della Cultura e su proposta della cabina di regia, stabilirà:
- linee guida per la banca dati;
- standard di qualità;
- modalità di inserimento, sospensione e cancellazione.
La cabina di regia nazionale e le sue funzioni
La cabina di regia, istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, è presieduta dal Ministro del Turismo ed è composta da rappresentanti di vari ministeri e della Conferenza Stato‑Regioni.
Le attività affidate alla cabina di regia
Tra i compiti principali:
- definire gli standard di qualità dei cammini, anche utilizzando la segnaletica CAI;
- definire le modalità di gestione della banca dati;
- predisporre il programma nazionale triennale di sviluppo e promozione;
- approvare iniziative utili alla valorizzazione dei cammini.
La partecipazione è gratuita e supportata da una segreteria tecnica.
Il tavolo permanente per i cammini d’Italia
Il tavolo permanente, istituito presso il Ministero del Turismo, coinvolge:
- membri della cabina di regia;
- esperti;
- associazioni;
- università;
- enti del Terzo settore.
Serve a favorire collaborazione, monitoraggio delle problematiche e proposte normative. Presenta una relazione annuale entro il 31 gennaio.
Il programma nazionale triennale di sviluppo dei cammini
La cabina di regia, sentito il tavolo permanente, elabora un programma che definisce:
- interventi prioritari;
- strategie di promozione;
- coordinamento tra amministrazioni centrali, regionali e locali.
L’attuazione avviene senza nuovi oneri per la finanza pubblica, salvo le spese specificamente autorizzate.
Le campagne di promozione dei cammini
Il Ministero del Turismo realizzerà campagne di promozione nazionali e internazionali, con una dotazione di 1 milione di euro annui dal 2025.
L’articolo 8 stabilisce:
- 1 milione per il 2025 e 500.000 euro per 2026–2027 per la banca dati e attività correlate;
- 1 milione annuo per 2025–2026 e 1.050.000 euro dal 2027 per promozione e funzionamento.
Le risorse provengono da fondi già esistenti, come il Fondo unico nazionale per il turismo.
Il rapporto tra normativa statale e competenze regionali
Il dossier ricorda che il turismo è materia di competenza regionale, ma con forti interazioni con competenze statali come ambiente, beni culturali e trasporti.
Molte regioni hanno già adottato proprie leggi sui cammini. La normativa nazionale si pone quindi come cornice di coordinamento, senza sostituire le competenze locali.
In sintesi la disciplina sui Cammini d’Italia rappresenta un passo significativo verso una gestione più coordinata, sostenibile e accessibile del patrimonio culturale e naturalistico del Paese. Le nuove strutture introdotte dalla legge mirano a valorizzare i territori e a garantire standard uniformi di qualità e sicurezza. Per enti, operatori e cittadini si apre una fase di opportunità, ma anche di attenzione agli adempimenti e alle procedure che seguiranno.

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