Coronavirus e genitori separati: diritto di visita dei figli

Divieti di uscita per Coronavirus e genitori separati: possono recarsi a visitare i loro figli minorenni?

coronavirus e genitori separati

Coronavirus e diritto di visita dei figli di genitori separati

Con il decreto del 9 Marzo 2020 sono state estese a tutta Italia le restrizioni di cui all’art. 1 del decreto dell’8 Marzo, il quale impone di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. 

Il diritto di visita rientra nella c.d. “situazione di necessità”?

A seguito di tale provvedimento si è posto il problema relativo al diritto di visita da parte del genitore non collocatario della prole. La questione necessita di essere analizzata da un duplice punto di vista. Il primo, strettamente giuridico, impone di valutare se lo spostamento del genitore determinato dal prelevare o ricollocare il figlio presso la propria abitazione, ovvero in quella dell’ex coniuge, rientri nella c.d. “situazione di necessità” così come enunciata dal decreto vigente. 

Ebbene, al quesito posto da numerosi genitori ha dato risposta inizialmente il Governo, il quale ha pubblicato sul proprio sito in data 10 Marzo 2020 le FAQ diramate dalla Presidenza le quali indicano un chiarimento sull’argomento disponendo che “gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, dovendosi tuttavia rispettare le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio” (punto 13).  

In seconda battuta è intervenuto il Tribunale di Milano con decreto dell’11.03.2020 emanato a seguito di un’istanza urgente presentata da parte di un genitore al fine di poter esercitare il proprio diritto di visita del figlio residente temporaneamente in un Comune diverso. Il Tribunale si è pronunciato inaudita altera parte prescrivendo ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti in sede di separazione essendo gli stessi ritenuti vincolanti nonostante l’emergenza. 

Si riportano le motivazioni del Tribunale di Milano: 

 a) “l’art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti”;

b) “le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”. 

Pertanto le disposizioni restrittive determinate dall’intensificarsi della situazione epidemiologica Covid-19 non limitano né modificano le possibilità di visita dei genitori dei propri figli, che possono proseguire secondo gli accordi pattuiti in sede di separazione/divorzio e previa compilazione del modulo di autocertificazione per lo spostamento.   

Oltre a questo, la questione non può non essere affrontata anche da un altro punto di vista. Nonostante infatti non vi sia alcun limite o restrizione al diritto di visita è fatta raccomandazione ai genitori di valutare concretamente le situazioni nell’interesse esclusivo della salute e del benessere dei figli, decidendo per gli stessi con grande senso di responsabilità ed escludendo qualsivoglia comportamento, situazione o spostamento che, seppur ritenuto lecito da un provvedimento, possa esporre la prole al pericolo di contagio. 

studio legale zambonin

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