Il diritto di prelazione nella vendita di quote societarie

Il caso

In genere accade che con la costituzione di una società, poniamo di una società a responsabilità limitata, i soci fondatori vogliano regolarne il funzionamento e la gestione, dettando norme che possono andare dalle modalità di voto in assemblea, dalla ripartizione degli utili, alla condotta da tenere nel caso di vendita della quota.Dette prescrizioni sono contenute in un atto denominato statuto redatto dinnanzi ad un notaio, di solito contestualmente all’atto costitutivo.

La legge consente infatti, entro certi limiti, ai singoli soci di ricavarsi un modello “su misura” in base alle proprie esigenze, alle aspettative ed al tipo di attività da svolgere.Detto potere conferito ai soci viene chiamato autonomia statutaria.

Il contenuto dello statuto è vincolante per tutti i soci presenti e futuri e pertanto è destinato a coinvolgere anche coloro che faranno ingresso nella compagine sociale in un momento successivo alla sua costituzione.

Concentriamo la nostra attenzione sulle clausole relative al trasferimento delle partecipazioni, le quali, ponendo limiti alla loro libera circolazione, possono essere finalizzate a dare una sorta di precedenza ai soci già presenti nella compagine al momento della vendita.

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Il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione, tipica clausola limitativa della libera circolazione delle quote, comporta per il socio che intenda cedere a terzi la propria partecipazione un preventivo obbligo di darne avviso a tutti i soci che formano la compagine sociale, con una comunicazione scritta (lettera raccomandata o PEC) contenente le generalità del potenziale acquirente, le condizioni di cessione, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione devono far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione entro un termine indicato nello statuto.

Qualora ciò accada, il cedente sarà obbligato a vendere la propria quota al socio che ha esercitato la prelazione.

Se più soci esercitano la prelazione, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta.

Il mancato esercizio della prelazione entro il termine previsto, determina la libera trasferibilità della quota indicato nell’offerta di prelazione.

Sulle conseguenze in caso di inosservanza del diritto di prelazione

In chiusura del presente articolo, è interessante chiedersi su cosa succeda nel caso in cui un socio, in violazione del diritto di prelazione consacrato nello statuto, decida di vendere direttamente a terzi la propria quota, senza cioè preventivamente osservare le regole necessarie per consentire agli altri soci l’esercizio di detta facoltà.

Secondo giurisprudenza maggioritaria “la violazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto comporta l’inopponibilità (della cessione) nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione” pur rimanendo valido inter partes (ossia tra socio cedente e terzo cessionario) l’atto di cessione (Cass. Civ. 2/12/2015 n. 24559).

In altre parole, il trasferimento tra le parti, seppur disposto nell’inosservanza del diritto di prelazione spettante ai soci, è valido ed efficace ma l’acquirente non potrà esercitare i diritti e le facoltà sia amministrative che economiche spettante ai soci (es. esercizio del diritto di voto, ripartizione degli utili ecc.).

È chiaro che il venditore, in questo caso, deve preventivamente informare l’acquirente della situazione, con il rischio però di vedersi sfumare la trattativa.

Se l’acquirente, non informato di tale situazione riuscisse a dimostrare la sua buona fede (seppur lo statuto è redatto con atto pubblico trascritto e pertanto accessibile a chiunque) potrebbe agire nei confronti del venditore per chiedere la risoluzione del contratto di vendita.

In conclusione, quindi, occorre fare molta attenzione al contenuto dello statuto quando un socio voglia vendere la sua quota, per evitare di violarne le clausole, subendo, in questo caso, tutti gli effetti conseguenti.

Ed è pertanto consigliabile rivolgersi ad un avvocato che saprà consigliare come comportarsi in tale situazione.

studio legale zambonin

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