È estorsione la richiesta di denaro dell’ex amante che ha abortito

La richiesta di denaro dell’ex amante per non rivelare la relazione extraconiugale configura il reato di estorsione: questo quanto confermato dalla Cassazione con sentenza n. 9750/2020.

E’ estorsione la richiesta di denaro dell’ex amante che ha abortito

La vicenda processuale: la richiesta di denaro dell’ex amante

La corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna a carico della ricorrente per il reato di estorsione: l’imputata è ritenuta responsabile di aver minacciato di rivelare ai famigliari dell’ex amante la lunga relazione extraconiugale che i due avevano avuto in passato, costringendolo così a farsi consegnare dapprima la somma di Euro 1.000 e poi di Euro 5.000.

La difesa dell’imputata: spiegata la richiesta di denaro dell’ex amante

Il difensore dell’imputata, con il ricorso in Cassazione, ha sostenuto che la consapevolezza di commettere il reato da parte della propria assistita fosse stata dedotta dalla modalità dell’esecuzione delle minacce, quando invece – secondo la difesa – si evincerebbe che l’imputata non aveva affatto idea dell’illegittimità del suo comportamento.

Con ciò il legale mira a dimostrare che il giudice ha solo valutato l’elemento materiale del comportamento (richiesta ed ottenimento del denaro) e non quello psicologico.

Doveva essere valutata anche la dolorosa interruzione di gravidanza avvenuta durante la relazione tra i due amanti: il denaro promesso, ottenuto solo in parte, sarebbe dunque stato inteso dall’imputata come una sorta di “risarcimento” per il dolore subito, pretesa quindi del tutto legittima.

Il ricorso però viene ritenuto inammissibile poiché finalizzato a ottenere una lettura alternativa delle dichiarazioni dell’imputata, già valutate dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.

La decisione della Cassazione: è estorsione minacciare l’ex amante

Con sentenza n. 9750/2020 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso poiché il fatto oggetto di ricorso era già stato valutato nei precedenti gradi di giudizio, specificando altresì che la donna non avesse alcun diritto tutelato dall’ordinamento di avanzare una pretesa economica a fronte dell’avvenuta interruzione della gravidanza.   

I giudici di legittimità quindi confermano la condanna per estorsione nei confronti della donna che chiede una somma di denaro per mantenere il segreto sulla sua relazione clandestina.

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