Esclusione da IRAP dei piccoli professionisti e istanza di rimborso

Con nove sentenze depositate in data 16 Febbraio 2007 (numeri 3672 – 3680), la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata a pronunciarsi sulle condizioni che legittimano l’esclusione dall’Irap di professionisti privi di autonoma organizzazione.
Ad avviso della Suprema Corte, i professionisti privi di organizzazione non sono tenuti al versamento dell’Irap per difetto del presupposto oggettivo del tributo.
Più in particolare, dal contenuto delle citate pronunce, si evince che il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste in presenza delle seguenti condizioni:

  • il contribuente è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

  • il contribuente impiega i beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui.

In altri termini, l’attività abituale ed autonoma del contribuente deve dare luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso.
Pertanto, il lavoratore autonomo non è soggetto ad Irap se, ad esempio: è privo di dipendenti, utilizza beni strumentali limitati (es. telefono, computer, automezzo, così Cass. sent. 3672/2007).
Il contenuto delle sentenze sopra citate pare in linea con quanto disposto dalla Corte stessa in precedenza, 5 Novembre 2004 sent. 21203, anche se in quella sede non si forniva una nozione del requisito di organizzazione ma ci si limitava solo a riprendere definizioni fornite dalla giurisprudenza di merito.
In tale ottica, la sussistenza del requisito oggettivo era stata ravvisata nella esistenza di “una struttura organizzativa stabile, con lavoratori subordinati o con collaboratori parasubordinati” e nello “impiego di capitali provenienti da mutui esterni”. Invece, avevano portato ad escludere la sussistenza di autonoma organizzazione: il possesso di beni strumentali e l’erogazione di occasionali compensi a terzi.
Dalle sentenze 2007 emerge, inoltre, che l’esercizio di un’attività protetta, per cui è richiesta l’iscrizione ad apposito Albo (es. dottori commercialisti, avvocati, notai, ecc.), non è di per sé sufficiente a negare la sussistenza di un’autonoma organizzazione in capo al contribuente e ad escluderlo, in tal modo, dal versamento dell’Irap.
Anche in capo al professionista “protetto”, occorre quindi accertare, caso per caso, l’eventuale utilizzo, nello svolgimento dell’attività, di beni strumentali o lavoro altrui, nonché la loro rilevanza.
A seguito, quindi, delle nominate pronunce i “piccoli” professionisti che abbiano effettuato versamento a saldo ed in acconto a titolo di Irap possono presentare istanza di rimborso salvo che non abbiano aderito al condono.
La Suprema Corte, infatti, ha altresì affermato che la presentazione dell’istanza di condono tombale (ex art. 9 L. 289/2002) preclude la possibilità di chiedere, con riferimento alle annualità definite, il rimborso dell’Irap per presunta insussistenza del presupposto oggettivo.
Si osserva, infatti, che il condono “pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano tra di loro”, ovvero: instaurare una controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso i rimborsi di somme indebitamente pagate; oppure, versare quanto dovuto per l’adesione alla sanatoria ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario.
Si confermano, in tal modo, le precedenti pronunce della Suprema Corte e l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che in proposito, con le Circolari 5 Febbraio 2003 n. 7 e 25 Marzo 2003 n. 18, ha precisato che, in base al dato normativo, il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli art. 7 (concordato per gli anni pregressi) e 9 (condono tombale) della L. 289/2002: “….rinuncia ad eventuali cause di esclusione e, di conseguenza, ad ogni contenzioso derivante da esse.”
In altri termini, anche secondo l’Agenzia delle Entrate, il perfezionamento del condono comporta automaticamente la rinuncia al contenzioso instaurato ai fini della richiesta di rimborso Irap per presunta insussistenza dell’obbligo di versamento.
Come si diceva dianzi, quindi, il “piccolo” professionista privo di autonoma organizzazione, che non abbia ancora presentato istanza di rimborso dei versamenti, eseguiti a titolo di Irap, alla luce delle citate sentenze pare una volta di più legittimato a provvedervi.
L’istanza va presentata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto richiedente.
I termini per la presentazione decorrono dalla data di versamento del saldo, se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori in quanto subordinati alla definitiva determinazione dell’obbligazione, oppure dalla data di versamento dell’acconto se esso non era dovuto o non era dovuto in quella misura.
In ambedue i casi il termine è di 48 mesi.
Se poi, come avviene nella generalità dei casi, l’Agenzia delle Entrate non concede il rimborso in seguito alla semplice presentazione dell’istanza occorre proporre ricorso alla Commissione Tributaria.
A tal proposito bisogna distinguere se l’Agenzia delle Entrate abbia, o meno, espressamente negato il diritto al rimborso.
Se il diniego è stato esplicito allora il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di diniego ex art. 21, co. 1, D. Lgs. n. 546/1992.
In caso, invece, di silenzio rifiuto dell’Agenzia il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo il 90° giorno della domanda di restituzione presentata entro i suddetti previsti termini, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

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Avv. Gianluca Papetti
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