Fumare una canna e mettersi alla guida non è reato

Di per sé guidare dopo aver “fumato una canna” non è un reato: lo diventa nel momento in cui viene appurata l’alterazione dello stato psico-fisico rendendo pericolosa la guida del veicolo, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore.

guidare dopo aver fumato una cannna

Il caso

Nei primi due gradi di giudizio l’imputato viene ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187 comma 1 Codice della strada, per essersi messo alla guida di un’auto dopo aver assunto della sostanza stupefacente.

L’uomo decide di proporre ricorso in Cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 187 che punisce “l’ipotesi della guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti facendo riferimento all’attualità dell’assunzione, non desumibile da analisi biologiche, ma evincibile solo da una valutazione medico-clinica.”

Per i giudici di legittimità il ricorso va accolto perché “per configurare il reato di cui all’art. 187 c.d.s. non è sufficiente solo la positività alla sostanza essendo necessario che lo stato di alterazione sia conclamato e derivi dall’uso di droga.”

Necessario l’accertamento dell’alterazione psico-fisica

La Cassazione con sentenza 3900/2021 ricorda che “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 non è sufficiente che l’imputato si sia posto alla guida delle veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale”.

Quindi non viene punita la semplice assunzione della sostanza illegale, ma lo specifico stato di alterazione che ne deriva, per questo è importante l’accertamento del grado di alterazione, non essendo questa di per sé punibile.

fumare una canna e mettersi alla guida

La decisione della Cassazione

In sostanza quindi serve comprendere e appurare l’intensità dell’alterazione psico-fisica e la tipologia di sostanza assunta.

Per la Cassazione i giudici di secondo grado si sono pronunciati in maniera carente non avendo approfondito lo stato di alterazione psico-fisica dell’imputato, limitandosi a prendere in considerazione la constatazione degli operanti del rossore degli occhi senza verificare l’effettiva modifica comportamentale che avrebbe reso pericolosa la guida del veicolo, diminuendo l’attenzione e la velocità di reazione dell’assuntore.

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