Giornata Internazionale delle Famiglie: casi particolari

Nella Giornata Internazionale delle Famiglie segnaliamo alcune sentenze riferite a casi molto particolari, dove vengono posti in risalto le soluzioni, i contrasti e le resistenze che l’ordinamento ha nell’accogliere le nuove formazioni famigliari nate dall’evoluzione del concetto stesso di famiglia.

giornata internazionale della famiglia

Il caso di due padri per due bambini nati negli USA

È notizia dei primi giorni di Febbraio 2018 quella che evidenzia una decisione assunta dal Tribunale di Livorno in merito al riconoscimento di due padri per due bambini nati negli Stati Uniti.

Il tribunale di Livorno, infatti, ha emesso un decreto con cui autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, consentendo all’ordinamento italiano di riconoscere i due fratelli come figli di entrambi i padri con cui sono cresciuti.

I due uomini vivono insieme dal 1986 ed hanno promosso negli Stati Uniti la procedura della “gestazione per altri” che prevede che una madre surrogata porti avanti la maternità.

Per la prima volta in Italia è stata riconosciuta e concessa la paternità a due padri, pronuncia che calca l’innovativo solco tracciato da due precedenti sentenze della Corte di Cassazione. La prima, sent. n. 19599/2016riconosce in Italia un atto di nascita straniero validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l’ha partorito e l’altra che ha donato l’ovulo) e sottolinea l’inesistenza, a livello di principi costituzionali primari, di alcun divieto per le coppie omosessuali di accogliere e generare figli venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia.

Due madri coniugate all’estero con figlio nato all’estero

La seconda sentenza, n. 1478/2017, accoglie la domanda di rettificazione dell’atto di nascita del minore nato all’estero e figlio di due madri coniugate all’estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica (poiché non sussiste contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano).

Nello stesso senso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che il 15 Giugno 2018 ha riconosciuto la genitorialità anche alla madre non biologica di un bambino.

La corte d’Appello di Napoli attraverso la sentenza n.145/2018 ha riconosciuto lo stato di “mamma sin dalla nascita” alla madre non biologica, adducendo il fatto che anche lei condivise il progetto di procreazione assistita.

Questa pronuncia va a ribaltare la precedente sentenza del Tribunale per i minorenni che, invece, aveva rigettato la richiesta proposta dalle madri.

Secondo i giudici d’appello, la partner della madre naturale è il secondo genitore legittimo. Innovativo anche il riconoscimento che la madre non biologica “svolge tale ruolo da un momento precedente al concepimento, avendo contribuito alla sua generazione, non importa se solo con la prestazione del relativo consenso” .

Coppia gay che ha ricorso alla procreazione assistita e madre surrogata

Di segno opposto è la recentissima sentenza n. 12193, pubblicata in data 8/5/19, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dispone che non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un Giudice straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (c.d. genitore d’intenzione).

La vicenda nasce dalla richiesta di una coppia omosessuale sposatasi in Canada che ha fatto ricorso alla procreazione assistita grazie alla fecondazione – parte di un solo dei due uomini -di un ovocita messo a disposizione da una donatrice, ed alla gestazione a cui ha provveduto una seconda donna.

Venivano alla luce due bimbi, il cui rapporto di filiazione è stato in Canada riconosciuto sia nei confronti del padre biologico, sia nei confronti del marito di quest’ultimo (c.d. genitore d’intenzione) che, con i bambini, non ha alcun legame biologico.

In seguito la coppia chiedeva la trascrizione di tali atti in Italia ma, mentre veniva accolta la trascrizione del rapporto di filiazione con il genitore biologico, veniva rifiutata la domanda di trascrizione della cogenitorialità in capo al “genitore d’intenzione”.

La Corte di Cassazione motiva la legittimità di tale rifiuto in forza del divieto vigente in Italia della surrogazione di maternità – ovvero quella pratica in cui la gestazione viene condotta da una donna che non è la madre biologica del nascituro né è legata ad alcun vincolo al padre del bambino – divieto da ritenersi «un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione». 

Nonostante il rifiuto di trascrivere il genitore d’intenzione quale genitore dalla nascita dei bambini, le Sezioni Unite individuano comunque una soluzione alla questione, al fine di tutelare gli interessi preminenti dei minori al riconoscimento giuridico del rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici riconosciuti dal nostro ordinamento, quale l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983.

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