Guida sotto effetto di droga: illegittima la revoca automatica della patente

L’articolo di oggi affronta il tema dell’illegittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per guida sotto effetto di droghe.

Con una recentissima sentenza, la Corte Costituzionale ha stabilito che è illegittima la revoca automatica della patente in caso di guida sotto l’uso di droghe perché non lascia spazio al Prefetto di verificare la gravità della condotta e decidere in base al caso specifico se applicare o meno la revoca della patente.

revoca patente

La norma infatti (art. 120 Codice della Strada) dispone che nel caso in cui il guidatore venga trovato in stato alterato, “il prefetto provvede alla revoca della patente di guida”, mentre secondo la Corte la norma avrebbe dovuto stabilire “può provvedere alla revoca della patente”, concedendo al Prefetto la facoltà di disporre la misura e non una applicazione automatica della norma.

Come anzidetto, l’art. 120 del Codice della Strada dispone i requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi quali patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

Tali titoli abilitativi non possono essere conseguiti:

  1. da chi delinque abitualmente, per professione o per tendenza;
  2. da coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  3. dalle persone condannate per specifici reati in materia di stupefacenti, in particolare per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990);
  4. dai soggetti destinatari del divieto temporaneo di conseguire la patente di guida per aver illecitamente importato, esportato, acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo o comunque detenuto sostanze stupefacenti o psicotrope o specifici medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, al di fuori di determinate e particolari condizioni.

Il comma 2 dell’articolo in commento stabilisce che se le suddette condizioni soggettive intervengono in data successiva al rilascio, il Prefetto provvede alla revoca della patente di guida.

La Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza proprio per dichiarare l’illegittimità costituzionale di questa parte di testo normativo.

Infatti, secondo i giudici delle leggi, tale norma si basa sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione impeditiva al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida.

Inoltre, la disposizione ricollega automaticamente il medesimo effetto, ovvero la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, diverse tra loro, poiché la condanna può riguardare reati di diversa entità, o reati che possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio.

Infine, sussiste la contraddizione secondo cui, mentre il giudice penale ha la facoltà di disporre il ritiro della patente, qualora sia ritenuto opportuno, il Prefetto ha il dovere di disporne la revoca.

Per tali motivi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede” anziché “può provvedere” alla revoca della patente di guida in caso di sopravvenuta condanna del titolare per specifici reati in materia di stupefacenti.

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