Il vino nella legislazione italiana ed europea

Se state pensando di occuparvi di marketing per il vino, vi spieghiamo com’è inquadrato il vino nella legislazione italiana ed europea.

vino nella legislazione italiana

Vino in pillole di legislazione italiana ed europea

Seppur sia un prodotto alimentare molto apprezzato dagli italiani, con tipologie prodotte nei nostri vigneti e invidiate in tutto il mondo, spesso ne conosciamo ben poco le origini, specificità e originalità: stiamo parlando, naturalmente, del vino. Bevanda alcolica di piacevole e differenziato gusto, compagna di indimenticabili serate con amici o romantiche cenette.

Scopriamo insieme, allora, quel tanto che basta per conoscere un po’ il vino nella legislazione italiana ed europea, necessario per occuparsi di marketing per il vino.

Dalla vite al calice: il vino 

Il vino è una bevanda che rientra nel settore agroalimentare e che viene disciplinata da una serie di norme e regolamenti necessari per tutelare il consumatore, rendendolo consapevole dei propri diritti e della qualità dei prodotti acquistabili sul mercato.

Nello specifico, per quanto attiene al settore del vino, è importante anche conoscere e valorizzare sia la specificità che l’originalità delle bevanda acquistata.

Vino nella legislazione italiana

In Italia la legislazione sul vino prende vita solo nel 1963 con l’introduzione del D.P.R. 930/1963 che imposta le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, riorganizzando tutti i precedenti regolamenti e leggi che fino a quel momento non avevano un’organizzazione organica. 

Grazie a questo innovativo decreto nasce la famosa  sigla “DOC” (Denominazioni di Origine Controllata) e “DOCG” (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita), che attesta l’origine, la qualità e la produzione dell’alimento venduto. 

È solo nel 1992 però, con la legge n. 164, che l’Italia si adegua alle linee europee in materia di vino e anche nella nostra nazione viene introdotta la “IGT” (Indicazione Geografica Tipica), grazie alla quale vengono poi disciplinate le attività di etichettatura e imbottigliamento richieste in tutta Europa per i vini. 

Nell’aprile del 2010 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n.61 dell’8/4/2010 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.” (GU n. 96 del 26-4-2010)”. Questo decreto ha lo scopo di migliorare le tutele per i consumatori e semplificare l’apparato burocratico in tema di vini: è grazie a questa norma che viene istituito il Comitato Nazionale vini DOP e IGP, organo che fa capo dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e che ha competenza in tema di tutela e valorizzazione dei vini a DOP e IGP. 

Vino nella legislazione europea

Dovendo l’Italia sottostare anche alle normative europee in tema di vini e di prodotti agroalimentari, oltre alle norme nazionali sopra ricordate deve osservare anche le disposizioni di due Regolamenti europei:  il Regolamento UE 822/87 (OCM Vino) titolato “Organizzazione Comunitaria del Mercato Vinicolo” e il Regolamento 823/87 titolato “Disposizioni particolari per i Vini di Qualità prodotti in Regioni Determinate (V.Q.P.R.D.)”.

Nel 2008 il Regolamento Europeo n. 479 estende al vino – e non solo ai prodotti agricoli e agroalimentari sottoposti alla tutela comunitaria, come accadeva fino ad allora-  le sigle DOP (Denominazione Geografica Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), che racchiudono anche le menzioni tradizionali DOC, DOCG e IGT. 

Per DOP si intente un vino originario di una regione o un luogo determinato le cui qualità sono dovute proprio a quel determinato luogo o ambiente. Affinché si possa parlare di DOP l’uva utilizzata deve essere prodotta completamente nella zona e l’intero ciclo produttivo deve essere svolto in quel luogo.

Per IGP si intende un vino prodotto in una regione o luogo determinato, di cui il nome o una specifica caratteristica può essere riconosciuto come tipico di quella precisa origine geografica. In questo caso l’uva utilizzata deve provenire almeno per l’85% dall’area indicata e tipica mentre il 15% restante può essere di una zona diversa che però deve essere vinificata in quell’area. 

Infine, il Regolamento 479/2008 impone anche l’indicazione dell’annata di produzione, oggi obbligatoria per i vini DOCG e DOC.

Cosa accerta la denominazione di Origine?

Secondo la legislazione vigente i disciplinari delle Doc prevedono che oltre alla denominazione obbligatoria corrispondete alla zona di produzione il vino possano anche indicare delle sottozone che delimitano provenienza e ulteriori caratteristiche del vino.

Secondo l’art.4 della legge 164/1992, infatti, “Le denominazioni di origine possono essere seguite, dopo la dicitura “DOCG” o “DOC”, da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione“.

Cosa sono i disciplinari?

Tali sottozone sono normate dai “disciplinari”, che contengono le norme per la produzione di vini stabilendone la denominazione di origine e le caratteristiche organolettiche.

I disciplinari di produzione devono contenere indicazioni riguardanti diversi fattori. Tra questi: la zona di produzione, la base ampelografica (vitigni ammessi e loro percentuali), la viticultura, la vinificazione con l’indicazione del titolo alcolometrico, l’etichettatura e il confezionamento, la topologia e le caratteristiche dei vini al consumo, i legami con il territorio. 

È quindi necessario conoscere il significato di ogni sigla e dei disciplinari conseguenti per occuparsi di marketing del vino.

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