Licenziamento per chi parla male dell’azienda sui social

Più passa il tempo e più impariamo a convivere con i social, con i loro lati positivi e con quelli negativi. Eppure, c’è sempre chi ha difficoltà a riconoscere i limiti della vita online e di quella reale, non comprendendo quali conseguenze vengano trasposte dall’una all’altra, non riconoscendo i limiti di queste due realtà parallele. È il caso, ad esempio, del dipendente licenziato dopo aver criticato sui propri social il suo datore di lavoro: un licenziamento ritenuto legittimo dalla sentenza n. 35922/2023 della Cassazione, che deve far pensare a quanto anche la vita sul web influenzi quella reale.

Parlare male dell’azienda sui social: il caso

In seguito ad un post offensivo pubblicato dal dipendente sulla propria bacheca social, il datore di lavoro dopo aver provveduto ad irrogare una lettera di contestazione aveva disposto il licenziamento, ritenendo il lavoratore responsabile di una grave negligenza che andava ben oltre il diritto di critica e satira. Il fatto che il profilo del dipendente fosse aperto all’epoca della pubblicazione del post incriminato viene ritenuto determinante dai giudici d’appello, ai quali il lavoratore fa ricorso, ma in secondo grado i giudici riconoscono la gravità del fatto che il post fosse visibile da un numero indeterminato di persone.

Appurando la “generale visibilità e diffusività dei messaggi postati su Facebook, la Corte di merito ha confermato il carattere diffamatorio della condotta addebitata al lavoratore, il travalicamento dei limiti di continenza verbale e l’insussistenza dei presupposti della scriminante dell’esercizio del diritto di critica nell’ambito delle relazioni sindacali”.

La Cassazione: licenziamento legittimo per chi parla male del capo sui social

Il ricorrente decide allora di presentare ricorso in Cassazione, sostenendo che l’azienda non avrebbe dato seguito alla richiesta di audizione orale inviata tramite mail al datore di lavoro al fine di rispondere alla contestazione, prima del licenziamento. Per i giudici di legittimità, però, “difetta la prova della ricezione da parte della società della richiesta di audizione inviata tramite e-mail, risultando insufficiente la avvenuta dimostrazione dell’ invio della richiesta medesima”.

Il dipendente lamenta poi di essere stato protagonista di un licenziamento discriminatorio per il fatto di essere iscritto al sindacato ma, anche in questo caso, la Cassazione ricorda che “incombe sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, (v. Cass. n. 23338 del 2018; n. 25543 del 2018; n. 1 del 2020; n. 5476 del 2021)”. Onere non rispettato in giudizio.

Insultare l’azienda sui social è esercitare il diritto di critica?

Tra i motivi del ricorso il lavoratore sostiene che sia stato violato il suo diritto di critica, intesa come la possibilità di criticare – anche duramente – il proprio datore di lavoro. I giudici di legittimità specificano però che “seppur al lavoratore sia garantito il diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro (…)ciò non consente di ledere sul piano morale l’ immagine del proprio datore di lavoro con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati, poiché il principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost. incontra i limiti posti dell’ordinamento a tutela dei diritti e delle libertà altrui e deve essere coordinato con altri interessi degni di pari tutela costituzionale” (così Cass. n. 19350 del 2003 in motivazione). […] Sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., il diritto di critica “incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.) di tutela della persona umana, (con la conseguenza) che, ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’ impresa datoriale o ai suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento del lavoratore possa essere legittimamente sanzionato in via disciplinare” (così Cass. n. 19350 del 2003; Cass. n. 7471 del 2012; n. 18176 del 2018).

Per questo motivo la Cassazione riconosce come i giudici di secondo grado, attenendosi ai principi di diritto vigente, abbiano correttamente escluso che ricorressero i presupposti di un legittimo esercizio del diritto di critica. Tale accertamento esclude ogni profilo di discriminatorietà della decisione di licenziare il dipendente e porta a rigettare il ricorso, lasciandoci un grande insegnamento: pensare bene a ciò che si pubblica online e ragionarci ancor meglio prima di pubblicare qualsiasi tipo di critica!

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