Mantenimento dei nipoti: quando scatta l’obbligo per i nonni?

In quali circostanze i nonni sono obbligati al mantenimento dei nipoti? Vediamo cosa prevede la normativa attuale.

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Mantenimento dei nipoti: cosa stabilisce la legge?

A seguito della recente riforma della filiazione, attuata con il D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, l’obbligo di mantenimento a carico degli ascendenti (di regola i nonni), prima disciplinato dall’art. 148 c.c., è stato trasfuso senza modifiche nel nuovo art. 316 bis c.c. rubricato “Concorso al mantenimento”.

Il primo comma dell’art. 316 bis c.c. letteralmente dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Quando scatta l’obbligo dei nonni al mantenimento dei nipoti?

  1. Impossibilità oggettiva da parte di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole.
  2. Abbandono della prole da parte di entrambi i genitori.
  3. Inadempienza (volontaria e non) di uno dei genitori ed incapacità dell’altro genitore di provvedere da solo al mantenimento dei figli, sfruttando tulle le risorse reddituali, patrimoniali e la capacità lavorativa (Cass. Civ. n. 20509/2010).

Rientra in quest’ultima fattispecie, il caso tipico e tristemente frequente, del genitore che a seguito di separazione non paga il mantenimento del figlio.

La natura sussidiaria dell’obbligo del mantenimento dei nipoti

È bene sottolineare che, prima di poter agire nei confronti dei nonni, è necessario “tentare” di recuperare le somme dovute nei confronti del genitore inadempiente, attraverso le possibili azioni esecutive (pignoramento dello stipendio – se c’è – ovvero pignoramento dell’autovettura, piuttosto che pignoramento del conto corrente, ecc..).

Solo dopo aver esperito con insuccesso queste azioni, si potrà agire direttamente nei confronti dei nonni.

L’obbligo degli ascendenti di concorrere al mantenimento dei nipoti è pertanto subordinato e sussidiario, rispetto a quello, primario, dei genitori, perché sorge solo nell’eventualità in cui entrambi i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, non potendo il genitore che sia in grado di mantenere i figli, rivolgersi ai nonni, per il solo fatto che l’altro genitore non dia il proprio contributo al mantenimento degli stessi.

I responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli, legittimi o naturali, sono i genitori: se pertanto uno dei due non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l’altro deve far fronte per intero alle loro esigenze. 

Il contenuto dell’obbligo di mantenimento

L’obbligo degli ascendenti non è quello di mantenere i nipoti, bensì, recita il codice civile, “fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”:  sono i genitori, dunque, i titolari del diritto di credito ai quali spetta iure proprio il diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligo (Trib. Messina 25.2.2016)

È ammesso un contributo parziale degli ascendenti?

L’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale: l’obbligazione può essere adempiuta in concorso con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze.

È sufficiente a tal fine che si verifichi un apporto contributivo inadeguato da parte del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti possano essere chiamati al loro intervento economico in via, suppletiva e complementare.

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