Nuovo Codice della strada: novità sui monopattini elettrici

Quali sono le nuove norme per i monopattini elettrici contenuti nel nuovo Codice della strada? Vediamole insieme.

monopattini elettrici

Monopattini elettrici: cosa dice il nuovo Codice della strada

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Infrastrutture (DL n.121/2021) che entrerà in vigore da oggi, 11.11.2021.

Il provvedimento interviene in varie materie tra cui quella della circolazione stradale, apportando importanti modifiche al Codice della Strada.

In particolare, all’art. 1ter, il decreto introduce importanti novità per la circolazione dei monopattini elettrici.

Luci e indicatori liminosi

A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia dovranno essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote.  Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

Ed ancora:

da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica potranno circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti.

I monopattini elettrici dovranno altresì essere dotati posteriormente di catadiottri rossi. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Limiti di età

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080. 

Circolazione

È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. 

È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.

I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.

Limiti di velocità

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.  I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi. 

Chi viola le predette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 250,00.

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Sosta

È vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purchè le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Chi viola la predetta disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 ad Euro 168,00.

Obblighi per chi noleggia monopattini elettrici

I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di scongiurare la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale sidesuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

Infine, chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli previsti dalla legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 400,00, oltre alla sanzione accessoria della confisca del monopattino.

Ecco, in sintesi, le nuove norme.

Attenzione, proprietari e conducenti, perché da oggi sono ufficialmente in vigore!

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