Perché il cartello “Attenti al cane” non serve

Un tempo trovare i cartelli “Attenti al cane” fuori dalle case era frequentissimo, essendo i cani spesso e volentieri utilizzati come dei veri e propri antifurti. Oggi, che i cani sono sempre più spesso considerati membri della famiglia con il diritto di vivere all’interno della casa e non soltanto in giardino, se ne vedono meno. Sbaglia, però, chi pensa che basti l’affissione di questo genere di cartelli per escludere ogni responsabilità per un’eventuale aggressione da parte del proprio animale domestico a chi si trovi all’interno della proprietà: vediamo insieme perché.

Perché il cartello “Attenti al cane” non serve

Il caso del cane che morde un passante

Il caso giudiziario esaminato oggi nasce quando il tribunale di Reggio Emilia conferma la sentenza del Giudice di pace che condannava il convenuto al pagamento di 180 euro di multa e al risarcimento dei danni pari a 2000 euro a favore della parte civile. Il fatto cui si riferisce la sentenza era avvenuto quattro anni prima, quando, mentre la parte lesa stava passeggiando con il proprio cane, all’improvviso era stata attaccata dal cane di razza pitbull del convenuto, sfuggito dal padrone e scappato dall’auto sulla quale si trovava. L’aggressione del cane fuggitivo aveva portato ad una prognosi di guarigione di dieci giorni, oltre che a un grande spavento.

Per i giudici il convenuto è da ritenersi responsabile di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato decide allora di impugnare la sentenza lamentando:

  • Che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto che il suo cane pitbull fosse senza guinzaglio;
  • Che il giudice avesse erroneamente ritenuto credibile la testimonianza resa dalla parte civile.

La decisione della Cassazione

Con sentenza n.31821/2023 i giudici di legittimità ritengono il ricorso inammissibile. Innanzitutto, spiegano gli Ermellini, la Cassazione ha ormai da tempo chiarito che “in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione”.

Inoltre, aggiunge la Corte, “a fronte di un cane di una razza che per mole ed indole si palesi più aggressivo, l’obbligo di custodia che grava sul detentore si attiva ancora di più. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante”. Per i giudici esistono alcune razze di cani che necessitano di una maggiore attenzione da parte dei proprietari, tra queste vi rientrano anche i pitbull.

Non basta il cartello “attenti al cane” per escludere la responsabilità

In definitiva, per escludere la colpa relativa alla mancata adozione di tutte le cautele richieste per chi detiene un animale pericoloso, non basta che questo si trovi in un luogo privato o recintato ma “è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee”.

La Corte di recente (sent. n.17133/17) ha anche ritenuto che un cartello indicante “attenti al cane” ben in vista sul cancello d’ingresso della casa non bastasse di per sé ad escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento dell’animale, che aveva attaccato un postino entrato nella proprietà, non avendo il proprietario provveduto ad attuare un’adeguata custodia del cane.

Inoltre, nel caso esaminato, secondo la Cassazione sarebbe stato lo stesso imputato ad affermare che il cane era sprovvisto di guinzaglio in quanto “se lo era trascinato dietro”.

Per quanto riguarda, invece, l’attendibilità della persona offesa dal reato, si tratta di una questione che non può essere trattata in sede di legittimità e, pertanto, anche il secondo motivo è da ritenersi inammissibile.

I giudici concludono quindi rigettando il ricorso e chiarendo, ancora una volta, che il proprietario di un cane – specialmente se questo è considerato “razza pericolosa” – è sempre responsabile per i danni da quest’ultimo arrecati.  

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