Piazza senza strisce pedonali? Non è colpa del pedone se viene investito

Secondo la Cassazione, se il pedone viene investito mentre attraversa una piazza dove non ci sono le strisce pedonali, il conducente dell’auto e la sua assicurazione devono risarcirlo perché la colpa non è sua.

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Il caso: attraversa la piazza senza strisce pedonali e viene investita

La ricorrente è stata investita da un’auto guidata dal convenuto mentre attraversava un piazzale a piedi e ha poi deciso di citare in giudizio sia il conducente dell’auto che la compagnia di assicurazione che lo seguiva.

Per il Tribunale la colpa è di entrambi

Il Tribunale, esaminato il caso, ha riconosciuto un concorso di colpa della ricorrente nella misura del 30%, mentre il restante 70% della colpa è stata attribuita alla controparte, condannata al risarcimento dei danni calcolati di conseguenza.

In appello viene parzialmente riformata la sentenza

La ricorrente propone allora ricorso in appello, ottenendo in secondo grado un parziale accoglimento del ricorso per la personalizzazione del danno, ma un rigetto relativo al concorso di colpa:  la Corte ha ritenuto che “a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perché esisteva il fermo divieto dell’art. 190 codice della strada”.

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Cosa prevede il Codice della strada

Il Codice della strada, al sopracitato art. 190, nei comma 2 e 3 prevede che:

“I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”.

Il ricorso in Cassazione

Preso atto della decisione dei giudici di secondo grado, la ricorrente decide di continuare la propria battaglia presentando ricorso in Cassazione, nel quale viene affermata una male interpretazione della Corte d’Appello dell’art. 190 del Codice della strada.

Nel ricorso viene chiesto di accertare che nelle vicinanze non ci fossero strisce pedonali e che l’attraversamento del piazzale fosse avvenuto senza violare le norme del Codice della strada, che impongono di attraversare sulle strisce.

La ricorrente sostiene che “l’art. 190 Codice della strada va inteso nel senso che il divieto di attraversare vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non a prescindere dal fatto che ve ne siano”.

Per la Cassazione il pedone non ha colpe se non ci sono le strisce

La Cassazione, con sentenza 278/2021, ritiene fondato il ricorso sostenendo che “la Corte di merito non ha esaminato il motivo di impugnazione della danneggiata, che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze, ritenendolo assorbito dal fatto che l’articolo 190 Codice della strada vieta comunque e in ogni caso di attraversare i piazzali)”.

Questo significa che “la ratio della decisione che ha portato la Corte di merito a ritenere assorbito il motivo di appello rigettandolo a prescindere dal motivo sui cui è fondato, è una ratio infondata poiché l’art. 190 non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, perché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto”.

Il fatto che non vi siano attraversamenti pedonali fruibili rendeva l’attraversamento del pedone lecito, come era stato richiesto in appello: per questo motivo il ricorso è stato accolto dalla Cassazione, che ha così rinviato alla Corte d’Appello di Roma.

Come abbiamo più volte raccontato, però, il pedone ha l’obbligo di attraversare sulle strisce nel caso vi siano e di prestare la massima attenzione alla strada e al traffico corrente.

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