Responsabilità del gestore di un FORUM

Nonostante la materia sia di notevole diffusione e di grande attualità, mancano in argomento norme di legge dirette a disciplinare la responsabilità dei soggetti che vi partecipano, lo moderano ovvero lo dirigono, nonché pronunce giurisprudenziali che possano far luce sull’interpretazione del fenomeno.
Ed infatti, se per quanto riguarda la responsabilità del gestore di un blog dottrina e giurisprudenza si sono espresse nel senso di equiparare tale figura al direttore di una testata giornalistica, estendendo l’applicazione delle norme dettate per quest’ultimo anche al gestore del blog, nulla viene indicato relativamente alla figura del gestore di un forum.
E d’altra parte, le notevoli differenze che distinguono i due fenomeni, certamente non permettono di applicare per analogia ad entrambe le ipotesi la medesima normativa.
Infatti, mentre il blog è una specie di “diario” on–line, scritto principalmente dal suo gestore ovvero da altri utenti i cui scritti, però, non vengono pubblicati direttamente ma sono inseriti dal gestore, facendo giustamente ritenere che egli abbia un potere di esame preventivo su ciò che viene inserito in rete a mezzo del blog e, dunque, un potere/dovere di censura per gli scritti che possano apparire come penalmente rilevanti, il forum si presenta al contrario come una “lavagna virtuale” messa a disposizione degli utenti che possono inserire direttamente le proprie opinioni o pensieri su determinati argomenti, senza alcuna possibilità di censura preventiva da parte del gestore.
Tale possibilità è espressamente permessa dall’’art. 17 del D.Lgs. 09-04-2003, n. 70 recante l’attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, ai sensi del quale “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.
Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente
”.
Alla luce di tale normativa, si evince che la responsabilità del gestore del forum per la pubblicazione di scritti lesivi nei confronti di terzi soggetti è estremamente marginale e relegata solamente alle ipotesi in cui ometta di rimuovere o comunque ometta di impedire l’accesso al contenuto pregiudizievole quando richiesto dall’’autorità competente (si badi bene, non dall’’utente che si ritiene danneggiato, ma dall’’Autorità che ha accertato il carattere lesivo del contenuto pubblicato sul forum) ovvero nel caso in cui, avuta conoscenza di un illecito, non lo abbia segnalato alla competente autorità.

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