Se l’ex moglie si licenzia, niente assegno divorzile

Quando la giovane ex moglie decide volontariamente di licenziarsi, il marito non è obbligato a doverle un assegno divorzile.

assegno divorzile

Il caso: la moglie chiede un assegno divorzile più alto e il giudice glielo toglie

In sede di divorzio il tribunale aveva affidato alla ex moglie i figli, disponendo un contributo di 200 euro mensili che l’ex marito avrebbe dovuto versare per il mantenimento dei figli, e un assegno divorzile di pari importo da versare per la moglie.

La Corte di appello di Torino ha accolto l’appello dell’ex marito e ha revocato l’assegno divorzile mentre ha respinto l’appello incidentale della ex moglie con il quale la donna chiedeva un aumento dell’assegno divorzile da 200 a 350 euro mensili e l’affidamento condiviso dei figli.

La donna, infatti, aveva un impiego fisso come commessa finché non ha deciso di trasferirsi da Verbania in Calabria, presso i suoi genitori, dove è rimasta priva di occupazione lavorativa.

La Corte d’appello ha riscontrato un atteggiamento dismissivo nei confronti dei figli da parte della donna, che non ha visto i propri figli dal 2014 e non ha mai contribuito al loro mantenimento.

Ha rilevato inoltre che la stessa è ancora in giovane età e ha dimostrato di avere piena capacità lavorativa, ritenendo che uno stato di bisogno che giustifichi il contributo al mantenimento da parte dell’ex coniuge non sussista perché, semmai esistente, esso è stato causato da una precisa volontà della ex moglie, che avrebbe potuto continuare a svolgere la sua attività lavorativa ed eventualmente cercarne nel frattempo una più redditizia o consona alle sue esigenze personali.

Dopo la sentenza di secondo grado la donna decide di ricorrere in Cassazione

La giurisprudenza della Corte sull’assegno divorzile

Innanzitutto, con sentenza n.26594/19 la Corte ricorda, appellandosi alla sentenza 11504/17, la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio e la sua giustificazione al fine di garantire esclusivamente l’autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di procurarsela con la propria capacità lavorativa e/o patrimoniale.

Inoltre, con sentenza delle Sezioni unite 18287/18, i giudici di legittimità avevano ribadito anche che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale,  richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e in particolare al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.

La decisione della Cassazione

Nella specie la Corte di appello ha rilevato che l’impossibilità, semmai esistente, di procurarsi i mezzi adeguati non dipende da incapacità lavorativa o da fattori esterni alla volontà del coniuge richiedente l’assegno ma dalla libera scelta della signora che ha deciso di abbandonare l’occupazione lavorativa che le assicurava un reddito fisso.

Né la Corte di appello ha potuto riscontrare, in base alle deduzioni difensive e probatorie della ricorrente, un particolare contributo alla formazione del patrimonio familiare e alla cura della famiglia ovvero un sacrificio delle sue aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari.

Da qui la decisione di revocare l’assegno divorzile e per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

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