Se fai la spesa con i tacchi a spillo e cadi non ti spetta un risarcimento

Una donna è giunta fino in Cassazione per vedersi risarcita del danno subito cadendo al supermercato mentre faceva la spesa, ma per i giudici non ci sono le prove che la colpa sia stata del pavimento sporco e non dei suoi tacchi a spillo.

Una donna scivola e dà la colpa al pavimento sporco, ma per il supermercato i colpevoli sono i tacchi a spillo indossati

La ricorrente si rivolge alla giustizia lamentando di aver subito delle lesioni personali in seguito a una caduta provocata – secondo lei – dalla presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento di un supermercato: giunti in giudizio il supermercato ribalta le carte in tavola rispedendo l’accusa alla mittente, sostenendo che la causa della caduta non fosse stata la pavimentazione sporca del negozio quanto il tacco a spillo indossato dalla donna mentre faceva la spesa. È infatti affermato che “il pavimento in questione, durante un’ispezione effettuata nell’immediatezza del fatto, è risultato essere perfettamente asciutto e pulito”.
La domanda risarcitoria avanzata dalla donna viene accolta dal primo giudice e rigettata da quello d’appello “ritenendo non assolto dall’attrice l’onere di provare che la caduta fosse da ascrivere alla presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento del supermercato”. La donna si rivolge allora alla Cassazione, nella speranza di vedersi risarcita per il danno subito, ma anche questa volta i desideri della ricorrente vengono disattesi perché per i giudici di legittimità il ricorso è inammissibile.

Il rigetto della Cassazione

Tra i motivi di ricorso presentati dalla ricorrente, quello fondamentale si snoda sull’accusa secondo cui il giudice di secondo grado non avrebbe preso in considerazione alcune testimonianze dirette ad avvallare la sua tesi, secondo la quale a provocare la caduta sarebbe stato il pavimento sporco e non le calzature indossate, e lo avrebbe fatto senza neppure spiegare perché.

In merito a ciò la Cassazione, con sentenza 3046/22, ricorda che è competenza del giudice di merito, in via esclusiva, il “compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi “.

Inoltre, specificano gli Ermellini, la valutazione “delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito” e non certo a quello di legittimità, quindi “nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi  implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che  sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”

Il giudice ha selezionato le testimonianze dando credito a quelle degli Agenti di Polizia intervenuti

Per la Cassazione nel caso concreto il giudice ha scelto di disattendere implicitamente la testimonianza esclusa privilegiando quella degli Agenti di Polizia intervenuti subito dopo l’incidente, che hanno testimoniato che “nel punto della caduta il pavimento risultava asciutto ed era visibile una strisciata nera simile a quella di un tacco”. Inoltre è stato spiegato dal giudice di secondo grado che l’accusa della ricorrente, secondo cui ci sarebbe stato tutto il tempo di ripulire la macchia prima dell’arrivo della Polizia, non è credibile “sia per l’assenza di “elementi in atti” in tal senso, sia perché, all’arrivo degli agenti, la donna si lamentava della “mancata assistenza” di addetti al supermercato, e dunque di essere rimasta sola sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dei soccorritori”.

Il ricorso, analizzati e respinti tutti i motivi, viene in conclusione dichiarato inammissibile con sentenza 3046/22: niente risarcimento per la ricorrente che indossava tacchi a spillo al momento della caduta al supermercato.

studio legale zambonin

Per una consulenza legale: info@iltuolegale.it – 02 94088188

Non si effettua consulenza legale gratuita.

È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore. In caso di citazione è necessario riportare la fonte del materiale citato.