Sessualità violata: sexting, revenge porn, grooming e sextortion

Sessualità violata e notizie sempre più frequenti di vittime – specialmente di sesso femminile –di situazioni di cyber- bullismo a sfondo sessuale.

Ed io, ingenuamente, mi domando: perché?

Cosa spinge qualcuno a pubblicare con tanta leggerezza foto o video che rovineranno per sempre la vita e la dignità di un altro essere umano?

Mi illudo di riuscire a trovare una risposta tra le notizie, gli articoli e i provvedimenti adottati, ma le domande sono molte e le risposte sempre poche. Quindi, veniamo a noi e capiamo di cosa stiamo parlando.

sessualità violata

I giovani e la sessualità violata

Pochi giorni fa una giovane tredicenne milanese si è vista cadere il mondo addosso, quando il suo fidanzato ha fatto girare, complici alcuni amici, un video che la ritraeva senza veli intenta in un piccolo spettacolino, video che lei stessa aveva mandato al ragazzo. Ma che chiaramente doveva rimanere tra loro.

Nel 2017 preoccupante è stata la storia di 60 giovani liceali di Modena e Reggio Emilia che effettuavano, tramite un gruppo WhatsApp, uno scambio virtuale di foto e filmati senza veli a contenuto sessuale. Tutto bene fino a che qualcuno non ha pubblicato qualche foto e non è iniziato un massacro virtuale.

Altroché sessualità violata!

Sono sempre più frequenti, specialmente tra gli adolescenti, casi in cui viene violata la sfera sessuale altrui, attraverso:

  • Sexting : invio di messaggi sessualmente espliciti;
  • Revenge porn: condivisione pubblica tramite internet di immagini o video a sfondo sessuale, senza il consenso della persona oggetto degli stessi. È una vendetta virtuale, spesso posta in essere da ex partner rancorosi o delusi;
  • Sextortion: pratica utilizzata da cyber criminali, i quali contattano la vittima convincendola a farsi mandate foto o video osé e successivamente chiedono somme di denaro per non pubblicarle.

Lo studio su 11.000 ragazzi è angosciante

Sono sconcertanti i dati evidenziati dall’osservatorio nazionale adolescenza che, con Skuola.net, attraverso uno studio effettuato su un campione di 11mila ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, ha evidenziato come il 33% degli episodi di cyber bullismo (bullismo virtuale) sia a sfondo sessuale.

Lo studio riporta che il sexting è messo in atto dal 6% dei preadolescenti – ragazzi tra gli 11 e i 13 anni – di cui il 70% sono ragazzine di sesso femminile.

Purtroppo tra i 14 e i 19 anni la proporzione aumenta: un adolescente su 10 fa sexting.

Dati allarmanti che ridondano in testa insieme ad una semplice domanda: esiste ancora un sfera privata sopravvissuta all’irrefrenabile impulso di condividere sempre, se non con tutti con qualcuno, qualsiasi azione della propria vita?

Tra il condividere volontariamente ed il diffondere illecitamente sembra esserci una differenza troppo labile.

La sessualità violata tramite Facebook: una lotta troppo leggera?

La strada che Facebook deve fare per tutelare i propri utenti è ancora piuttosto lunga: come si possono impedire la diffusione e condivisione di video o foto hot, rubate ad un soggetto, se distinguerle da quelle che girano tranquillamente in rete è praticamente impossibile?

Facebook sembra essere piuttosto tollerante , consentendo, ad esempio, espressioni generiche di desiderio sessuale senza che – attenzione – ne vengano forniti i dettagli. Accettati baci sbavosi , sesso simulato e, persino, attività sessuali pixelate.

Quindi mi domando: se un video in cui io ho un rapporto sessuale con qualcuno finisce su facebook senza la mia volontà ma viene pixelato nelle parti più intime, è lecito?! Perché, i pixel coprono la mia dignità che viene distrutta, o in qualche modo fanno parlare meno di me e di ciò che si intravede nel video?

Io non credo proprio.

E quindi, come si può dire che “Facebook stia facendo di tutto pur di tutelare le vittime”?

Il re dei social network dichiara di aver aggiornato le proprie regole comunitarie e impiegato l’intelligenza artificiale per fermare la condivisione incontrollata e selvaggia di questi contenuti.

Ma non basta.

Secondo i dati diffusi da Guardian, solo nel mese di Gennaio 2018, sono 51.300 i potenziali casi di revenge porn, di diffusione di scatti destinati a umiliare e danneggiare la persona ritratta. Vanno poi aggiunti 2,450 casi di sextortion.

Sono quasi 54.000 casi in un mese.

Come dicevo, la strada è ancora lunga.

Chi tutela la sessualità violata in Italia? E come?

Purtroppo nel nostro ordinamento non esiste una fattispecie penale specifica relativa a questo fenomeno. Differenti tutele si hanno a seconda dell’età della vittima: notevole differenza la fa la maggiore o minore età della stessa.

La sessualità violata dei maggiorenni

Nei casi concreti – ancora piuttosto sporadici, poiché non denunciati – chi compie questi atti viene indagato per:

  • Diffamazione, disciplinato dall’art. 595 del codice penale
  • Trattamento illecito dei dati personali, disciplinato dall’art. 167 del codice della privacy
  • Atti persecutori (così detto “stalking”), disciplinato dall’art. 612 bis del codice penale

Non per reati di natura sessuale. Soprattutto manca uno strumento fondamentale con il quale eliminare in breve tempo, se non istantaneamente, le foto ed i video incriminati.

Manca una reale tutela legislativa della vittima, che prima di ottenere qualche risultato rischia che il video o la foto siano già diventati virali sul web, precludendo la possibilità che davvero scompaiano per sempre.

L’impossibilità o, comunque, la difficoltà a ricostruirsi una propria dignità riscattandosi agli occhi della società, richiede un tempo che pare lunghissimo. Niente a che vedere con i pochi secondi che si impiegano nel pubblicare questi video fatali.

L’art. 528 del codice penale, punisce “chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie”.

Quindi ufficialmente non esiste nel nostro ordinamento un generico divieto di creazione, detenzione o messa in circolazione di immagini oscene, ma tali attività sono vietate quando la loro produzione è diretta alla diffusione o distribuzione al pubblico, in danno a terzi non consenzienti o minori di anni diciotto.

La sessualità violata dei minorenni

Differente è la situazione e la tutela nel caso di minori e di diffusione di immagini ad essi riguardanti, sanzionata in maniera decisamente più vigorosa e dettagliata.

La tutela in questione è affidata al codice penale. Ecco i 5 reati in questione:

  1. all’ 600-ter sancisce quanto segue:

E‘ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici, ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164
.”

  1. L’ 414 bis che prevede il reato di pedofilia e pedopornografia culturale, che punisce con la reclusione da 3 a 5 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche attraverso il web, e qualsiasi forma di espressione, istighi a commettere reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale o corruzione di minore.
  2. L’ 416 comma 7 introduce il reato dell’associazione a delinquere diretta a commettere i delitti di cui agli artt. 600 bis, ter e quater c.p., di chi partecipa a comunità virtuali organizzate in modo da vincolare gli associati alla condivisione di materiale attinente agli articoli citati, punita con la reclusione da 4 ad 8 anni.

In più nel 2017 il Parlamento ha approvato la legge n. 71 recante “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.

Questa legge è una prima risposta da parte dello Stato per affrontare il problema seppur con prevalenti finalità preventive e non sanzionatorie.

Revenge Porn e nuova proposta di legge per tutelare la sessualità violata

Alcuni Stati in Europa ed oltre oceano hanno già deciso di punire il Revenge Porn, come nuova tipologia di reato autonoma, ottenendo molto successo nella repressione del  fenomeno.

L’Italia è ancora ben lontana dal formulare una fattispecie legale specifica, ma un barlume di speranza ci è donato da una proposta di legge presentata alla Camera dall’On. Sandra Savino.

La commissione giustizia potrebbe introdurre nel codice penale dell’art. 612-ter riguardante la diffusione di immagini e video sessualmente espliciti, come condotta di “chiunque pubblichi nella rete internet, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l’intento di causare un danno morale alla persona interessata”.

Il reato potrebbe essere sanzionato con la reclusione fino a 3 anni, aumentata della metà se a commettere il fatto sia stato il “coniuge, anche separato o divorziato, o una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.

Purtroppo ad oggi questa rimane semplicemente una proposta di legge che, si spera, in futuro riuscirà a tutelare la sessualità degli individui maggiorenni che risultano ancora quasi completamente scoperti e privi di un’adeguata protezione legislativa.

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