Incontri online? Il coniuge viola l’obbligo di fedeltà

Curiosità, gelosia, dubbi, domande senza risposte, silenzi sospetti,  casualità: sono molti i motivi che possono spingere una moglie a curiosare nel computer del marito.

Magari è così che proprio voi avete scoperto che l’uomo sposato anni fa, lo stesso che spesso trovavate assorto dinnanzi allo schermo del computer pensando che stesse lavorando, in realtà stava solo cercando donne da conoscere tramite il web?

Chat ambigue, foto scambiate, ricerca di incontri online? Oltre alla rabbia, la paura e la domanda: se me ne vado di casa potrebbero dirmi che ho abbandonato il tetto coniugale?

Beh, no: la Cassazione è tutta dalla vostra parte.

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Trova il marito che ricerca incontri online ed abbandona il tetto coniugale

La vicenda, che ha fatto clamore pochi giorni fa, parte da una storia molto semplice: la moglie scopre che il marito ha interessi a ricercare compagnie femminili online e decide di andarsene, abbandonando lui e la casa coniugale.

Lo svolgimento del processo

Durante il giudizio di primo grado – inerente la separazione giudiziale dei due coniugi – i giudici avevano respinto la domanda del marito di addebito a carico della moglie, ed anzi lo avevano onerato di un contributo al di lei mantenimento pari ad € 600,00 al mese.

A seguito della conferma di tale decisione da parte della Corte d’appello di Bologna, il marito ricorre davanti alla Corte di Cassazione lamentando che la Corte d’Appello avesse ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale, senza preavviso, esclusivamente per la scoperta degli interessi del marito a conoscere donne online.

Cassazione: no abbandono del tetto coniugale, sì violazione obbligo di fedeltà

Il 16 Aprile 2018, con ordinanza n. 9384, la Cassazione sez. I civile si è espressa sostenendo che:

  1. Non si può attribuire la rottura del matrimonio all’abbandono della casa coniugale da parte della donna che ha scoperto il marito alla ricerca di incontri online, ma anzi tale rottura era da attribuirsi ai comportamenti del fedifrago marito.

Sottolineo che generalmente grava sulla parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la condotta ed il nesso tra essa e l’impossibilità della prosecuzione della convivenza.

  1. L’ordinanza è la conferma che la giurisprudenza è orientata ad intendere la fedeltà come un obbligo più ampio del mero divieto di non tradire fisicamente il proprio partner.

La violazione dell’obbligo di  fedeltà è intesa come violazione dell’impegno, assunto il giorno del matrimonio, che presuppone la comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi.

Per cui per tradimento sono da intendersi tutti gli atteggiamenti e comportamenti che ledono la fiducia, base necessaria per un matrimonio. Sia che il tradimento sia fisico, sia platonico.

La valutazione di questi comportamenti e la conseguente “assoluzione” dall’aver abbandonato il tetto coniugale, sono rimesse alla valutazione del giudice. Solo ove ne ricorrano le circostanze potrà essere addebitata dal giudice al coniuge infedele la separazione dei coniugi.

Incontri online sono violazione dell’obbligo di fedeltà

Il dovere di fedeltà – secondo la giurisprudenza – consiste nell’impegno di ciascun coniuge di non tradire la fiducia dell’altro.

Si può quindi avere violazione del dovere e addebito della separazione anche in assenza di relazioni sessuali extraconiugali.

I giudici, grazie ad una visione molto aperta, hanno ritenuto che la violazione della fedeltà coniugale si verifichi anche attraverso comportamenti tali da ledere la dignità del coniuge. Ricercare incontri online equivale a violare la fedeltà coniugale.

Il mancato rispetto, la ricerca di relazioni extraconiugali con altre donne o il carnale tradimento portano alla stessa conclusione: violazione della fiducia e della fedeltà, anche agli occhi della legge, che infatti ritiene sufficienti questi comportamenti per addebitare al colpevole gli oneri della separazione.

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