Vendere merce contraffatta sulla spiaggia: quando non è punibile?

Quante volte, camminando sul lungomare per una passeggiatina rigenerante dopo le ore distesi al sole, ti è capitato di imbatterti in una bancarella abusiva che vendeva borse di Cocco Chanel, Dolce e Gabbiana e altri “marchi” molto molto simili a quelli originali? Forse ti è capitato persino di cedere alla tentazione di acquistarne una, vista l’incredibile somiglianza con le borse vere e, soprattutto, l’enorme risparmio di soldi.

Ebbene, secondo una recente sentenza della Cassazione, gli ambulanti che vendono questo genere di prodotti sulla spiaggia non sono punibili per “tenuità del fatto”: ma vediamo insieme cos’hanno deciso i giudici.

Vendere merce contraffatta sulla spiaggia: quando non è punibile?

Vendere merce contraffatta sulla spiaggia: l’iniziale condanna

Nei primi due gradi di giudizio l’imputato viene condannato per violazione degli art. 648 c.p.v. e 474 c.p., ossia per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, negando l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.). L’imputato decide allora di proporre ricorso dinnanzi agli Ermellini.

Il ricorso è fondato

Il ricorso viene accolto dalla Corte di Cassazione, che basa la sua decisione su un precedente giurisprudenziale (sent. n.156/2020) che in passato aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 131  bis nella “parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva” (come quello del caso concreto). In questo modo la Cassazione aveva così reso applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche nei casi di ipotesi lievi del delitto di ricettazione, come vendere borse contraffatte dal modico valore in spiaggia.

Vendere merce contraffatta: quando non è punibile

Inoltre, specifica la sentenza, la particolare tenuità del fatto e la relativa esclusione di punibilità può essere riconosciuta dal giudice “all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta che tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare:

  • dalla natura e dalla gravità degli illeciti,
  • dalla tipologia dei beni giuridici protetti,
  • dall’entità delle disposizioni di legge violate,
  • dalle finalità,
  • dalle modalità esecutive delle condotte,
  • dalle loro motivazioni,
  • dalle conseguenze che ne sono derivate,
  • dal periodo di tempo,
  • dal contesto in cui le violazioni si collocano,
  • dall’intensità del loro,
  • dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti”.

Quindi, se il venditore ambulante prova a vendere sul suo baracchino in riva al mare scarpe e borse contraffatte in un numero limitato ed esiguo (nello specifico 4 borse e 4 paia di scarpe), per la Cassazione non è punibile potendosi applicare la particolare tenuità del fatto.

Per i giudici di legittimità la sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio a un’altra sezione della Corte d’appello.

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