Videocamere di sorveglianza in condominio: presupposti per una corretta installazione

Hai notato che nel tuo condominio sono state installate delle videocamere di sorveglianza e né tu né la maggior parte degli altri condomini ne siete stati resi partecipi? Molto probabilmente la decisione è stata assunta dall’amministratore sulla spinta di alcuni condomini che lamentano una carenza di sicurezza nel condominio. Ma, è legittima una installazione così avvenuta?

Le telecamere di sorveglianza, riprendendo gli spazi comuni di un condominio nonché tutti i condomini e le persone che vi transitano, effettuano trattamenti di dati personali che, se non corredati da tutte le precauzioni prescritte dalla normativa sulla privacy (Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati Personali – GDPR), si configurano come illeciti.

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I requisiti legali per l’installazione di un impianto di videosorveglianza in condominio

Preliminarmente, affinché un sistema di videosorveglianza sia correttamente installato, è necessario che la decisione sia assunta da parte dell’Assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. La delibera assembleare rappresenta il primo presupposto di liceità del trattamento di dati personali effettuato dal sistema di videosorveglianza: la maggioranza dei condomini concorre, infatti, a definire le caratteristiche principali del trattamento, individuando le modalità e le finalità del trattamento stesso, i tempi di conservazione delle immagini riprese e l’individuazione dei soggetti autorizzati a visionare le immagini.

Deliberata l’installazione della videosorveglianza a maggioranza assembleare, e divenuto il Condominio titolare del trattamento dei dati, si richiede che tale trattamento rispetti i principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento Generale sul Trattamento dei Dati Personali e, in particolare, i principi di liceità e trasparenza ed il principio di limitazione delle finalità.

Per il rispetto dei suddetti principi è necessario che le finalità del trattamento siano specificate in maniera dettagliata, per iscritto ed indicate per ogni telecamera in uso e che gli interessati (condomini e persone terze) siano sempre informati che si sta per accedere ad un’area video sorvegliata. A tal fine, è richiesta l’apposizione di un cartello accanto a ciascuna telecamera in cui, anche mediante l’aiuto di simboli grafici, siano indicati il titolare del trattamento e la finalità del trattamento stesso. E’, poi, necessario che l’Amministratore, in qualità di rappresentante del Condominio, predisponga documentazione più dettagliata, indicante, tra l’altro, le norme tecniche del sistema, la durata di conservazione delle immagini, il luogo del loro salvataggio e chi vi può accedere per la visione.

Dunque, in mancanza di tutti i requisiti sopra indicati si configura un’inosservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, dunque, il trattamento di dati personali effettuato tramite le telecamere installate risulta illecito e deve essere arrestato fino all’adeguamento a quanto prescritto dalla normativa civilistica e da quella sulla privacy.

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