Commette reato il padre che registra le telefonate dei figli minorenni

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 41192 del 3 ottobre 2014), ha confermato la decisione dei Giudici territoriali che avevano condannato l’imputato, per il reato di cui all’art. 617 c.p., avendo l’uomo provveduto a registrare le comunicazioni telefoniche intervenute tra la moglie separata e i propri figli minori a lui affidati.

Nella specie, la Corte d’Appello di Ancona confermava la condanna con cui l’imputato veniva riconosciuto colpevole del reato previsto e punto dall’art. 617 c.p. (“chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni…”) per avere registrato le conversazioni tra la ex moglie e i suoi figli.

L’uomo proponeva ricorso sostenendo che il reato in contestazione non sussisteva nel caso di specie dal momento che:

  • i figli non possono considerarsi “altre persone”, dato che non possono sottrarsi, data la minore età, ai doveri di vigilanza che competono ai genitori.

  • Inoltre, l’uomo non ha preso cognizione del contenuto delle conversazioni, essendosi limitato a registrarle e a consegnarle agli Assistenti Sociali.

  • Il suo comportamento non poteva considerarsi “fraudolento” in quanto lo stesso aveva, precedente, avvisato la ex moglie dell’intenzione di registrare le telefonate e di consegnare il materiale ai Servizi.

  • Denunciava il mancato riconoscimento, nel caso de quo, della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere): “l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità…”. Egli, infatti, ritiene di avere agito nell’esercizio del diritto/dovere di controllare le comunicazioni effettuate o ricevute dai figli perché fortemente preoccupato dall’influenza negativa esercitata dalla madre sui piccoli.

La Corte, nel rigettare il ricorso, sostiene che alcuna doglianza può essere considerata meritevole di accoglimento e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile in quanto:

  • contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato nel ricorso, anche i figli minorenni sono soggetti “altri” rispetto al padre e tanto basta per ritenere integrata la condizione di tipicità del fatto e gli obblighi di vigilanza del genitore nei confronti dei figli non comportano una sorta di immedesimazione tra padre e figlio (come quella prospettata dal ricorrente).

  • Per quanto riguarda la seconda doglianza dell’imputato, che ha eccepito il difetto della fraudolenza della condotta, in ragione della asserita consapevolezza da parte della madre dell’intenzione dell’imputato di registrare le sue telefonate con la prole.
    In proposito va, innanzitutto, ricordato che nel senso accolto dall’art. 617 c.p., il carattere della fraudolenza qualifica il mezzo utilizzato per prendere cognizione della comunicazione (e non l’elemento soggettivo del reato come erroneamente ritenuto dal ricorrente), il quale deve essere, pertanto, idoneo ad eludere la possibilità di percezione del fatto illecito da parte di coloro tra i quali la stessa intercorre. In altri termini, la presa di cognizione punita dalla disposizione citata è quella realizzata con mezzi che ne garantiscano, sostanzialmente, la clandestinità.
    In tal senso, l’obiezione difensiva risulta manifestamente infondata, atteso che la mera comunicazione dell’intenzione futura di registrare le telefonate a coloro che dovranno effettuarle non equivale a quella con cui questi ultimi vengono resi partecipi nell’attualità della conversazione dell’interferenza, la quale sola, eventualmente, potrebbe fare venire meno la connotazione fraudolenta della medesima.

  • Infondati e per certi versi inammissibili sono anche i due motivi con i quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. o quantomeno della fattispecie di cui al quarto comma dell’art. 59 c.p..
    In proposito va rammentato il principio secondo il quale, ai fini dell’applicazione della scriminante di cui all’art. 51 c.p., è necessario che l’attività posta in essere dal soggetto agente costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti alla situazione soggettiva che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto o dal legittimo adempimento di un dovere da parte dell’agente. In altre parole, la scriminante sussiste solo se il fatto penalmente illecito sia stato effettivamente determinato dalla necessità di esercitare un diritto o di adempiere un dovere.
    In quest’ottica il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni dei figli minori da parte del genitore non giustifica, indiscriminatamente, qualsiasi intrusione nella sfera di riservatezza dei primi (riconosciuta loro dall’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989: “nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”), ma solo quelle “interferenze” che siano giustificate da una effettiva necessità, da valutare concretamente caso per caso, sempre nell’interesse preminente del minore e non del genitore.
    Nel caso di specie, non è in discussione l’astratta configurabilità di un diritto/dovere del padre di vigilare sulle comunicazioni dei figli minori a fini educativi e/o di protezione, quanto la funzionalità della interferenza nella riservatezza dei minori al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito. Funzionalità che il ricorrente non ha saputo indicare e che, invece, la Corte territoriale ha escluso rilevando come i colloqui tra madre (titolare della responsabilità genitoriale al pari dell’imputato) e figli fossero stati espressamente assicurati e regolamentati dal Tribunale per i minorenni.
    Esclusa, dunque, la sussistenza della causa di giustificazione invocata dal ricorrente, nemmeno può ritenersi che l’imputato abbia agito nelle condizioni di cui al quarto comma dell’art. 59 c.p., in quanto l’esimente putativa ricorre solo in rapporto ad atti che obbiettivamente e non soltanto nell’opinione dell’agente, concretino i presupposti per l’esercizio del diritto o la necessità di adempimento di un dovere.

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