A volte si dice che i cani sono come le ciliegie: preso uno non riesci più a smettere di accoglierne in casa. In effetti chi condivide la propria vita con uno o più amici a quattro zampe sa bene quanto possono riempirla d’amore, motivo per cui la tentazione di averne con sé più di uno è sempre molta.
Allo stesso tempo però, possedere un cane comporta tempo, spazio, cure e attenzioni: tutte accortezze in grado di rispettare la sua natura etologica garantendogli l’amore famigliare che gli spetta. Ed è per questo che, nonostante la legge non preveda un limite massimo di animali che ciascun nucleo familiare può possedere poiché le situazioni vanno valutate caso per caso – fatta salva la presenza di regolamenti a livello Regionale o Comunale – , ci sono regole indispensabili da rispettare, specialmente per chi abita in un appartamento e ha a che fare con i vicini di casa che possono essere danneggiati dalla propria scelta di vivere con tanti animali. In una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un condomino a detenere massimo sei cani nella propria proprietà e a risarcire i vicini danneggiati da odori e rumori molesti.
Animali in condominio: cosa prevede la legge
Relativamente alla possibilità di detenere animali in condominio la legge è molto chiara. In base all’ultimo comma dell’art. 1138 del Codice civile “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Ciò nonostante, il condominio può disporre norme che regolino la detenzione degli animali e, in particolare, l’utilizzo degli spazi comuni da parte di questi ultimi. È capitato a tutti, ad esempio, di sentire abbaiare il cane del vicino: anche gli animali più educati, infatti, a volte possono tirare qualche abbaiata di spavento o di allerta. Nelle situazioni più gravi capita, invece, che cani non educati passino giornate intere ad abbaiare in solitudine, andando a disturbare ripetutamente i condomini. La situazione cambia quando poi gli animali sono più di uno e, spinti anche dall’effetto branco, il loro ululato rende impossibile lo svolgimento di una vita regolare all’interno del condominio.
Detenzione di animali: cosa dice la Cassazione
È il caso esaminato recentemente dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 1823/2023, ha stabilito un limite al numero di cani in possesso di un soggetto accusato di disturbare i vicini a causa dei troppi animali detenuti. Nello specifico, gli Ermellini hanno confermato la sentenza della Corte d’appello, la quale aveva disposto che il soggetto detenesse all’interno della sua proprietà massimo sei cani, condannandolo a risarcire il danno causato ai vicini a causa dei rumori molesti e cattivo odore causato dai suoi numerosi cani e gatti tenuti nel giardino antistante all’abitazione.
Nella pronuncia la Suprema corte spiega che “la domanda giudiziale aveva ad oggetto un’immissione che non poteva dirsi generata da un ordinario uso per civile abitazione dell’immobile, essendo lo stesso adibito a ricovero per cani visto il considerevole numero di cani custoditi”. Non rileva – precisano i supremi giudici – il carattere non commerciale dell’attività, desumibile dall’assenza dello scopo di lucro, visto comunque l’elevato numero di animali detenuti dall’uomo. Secondo la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi, la limitazione a un numero di cani pari a sei è ragionevole “considerato il bilanciamento degli opposti interessi delle parti”. Superato tale numero di animali si deve configurare, in vista della struttura e delle condizioni del caso in oggetto, una vera e propria attività di custodia di animali che comporta tutt’altro tipo di normativa e regole rispetto alla mera detenzione di animali domestici in casa.
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