Quando in condominio iniziano ad arrivare solleciti, fatture arretrate o richieste di versamenti straordinari, molti proprietari si fanno la stessa domanda: si può sapere chi non sta pagando le spese condominiali oppure la privacy lo impedisce?
È una questione molto concreta, perché le morosità di pochi possono creare problemi a tutti: lavori rinviati, fornitori da pagare, manutenzioni bloccate e, in alcuni casi, la necessità di chiedere ulteriori somme ai condomini in regola.
Su questo tema si confrontano due interessi entrambi importanti: da un lato la riservatezza del singolo condomino, dall’altro il diritto degli altri partecipanti di controllare la gestione del denaro comune.
La regola, semplificando, è questa: i condomini hanno diritto a conoscere le informazioni utili sulla gestione e anche sulle morosità, ma questi dati non possono essere diffusi indiscriminatamente a soggetti estranei.
Un condomino può sapere chi è moroso?
In linea generale, sì.
Il singolo condomino ha diritto di conoscere la situazione economica del condominio e quindi anche di sapere se vi siano condomini morosi, quali quote non risultino pagate e quale sia l’impatto di questi mancati versamenti sulla gestione comune.
Non si tratta di semplice curiosità. Se alcuni proprietari non pagano, le conseguenze ricadono sull’intero edificio: l’amministratore potrebbe non avere liquidità sufficiente per pagare il riscaldamento centralizzato, l’ascensore, l’impresa di pulizie, l’assicurazione o lavori di manutenzione già deliberati.
Per questo motivo, il diritto di informazione del condomino non può essere svuotato con un generico richiamo alla privacy.
Cosa dice la legge
Il Codice civile, pur non formulando la regola in questi termini, riconosce chiaramente ai condomini un diritto di controllo sulla gestione.
L’art. 1129 c.c. prevede, tra l’altro, obblighi di trasparenza in capo all’amministratore e l’indicazione del luogo dove sono conservati i registri condominiali, con possibilità di prenderne visione.
L’art. 1130 c.c. elenca i compiti dell’amministratore, tra cui la tenuta dei registri e la cura della documentazione relativa alla gestione.
L’art. 1130-bis c.c. stabilisce poi che i condomini e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese.
Il principio che emerge è semplice: la gestione del condominio deve essere trasparente verso chi ne fa parte.
La privacy non può diventare un alibi
Negli ultimi anni la questione è stata spesso affrontata anche sotto il profilo della protezione dei dati personali. In pratica, alcuni amministratori hanno opposto la privacy per evitare di fornire informazioni sui pagamenti o sulle posizioni debitorie dei singoli condomini.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la normativa privacy non può essere usata come un pretesto per negare ai condomini l’accesso a informazioni che riguardano direttamente la gestione comune.
Una recente decisione della Cassazione, ordinanza n. 7823 del 31 marzo 2026, ha ribadito proprio questo: il condomino può ottenere dall’amministratore informazioni sulle spese e sugli inadempimenti degli altri partecipanti al condominio, e il semplice richiamo alla privacy non basta a giustificare il rifiuto.
Naturalmente questo non significa che quei dati possano circolare senza limiti. Significa, piuttosto, che devono essere trattati in modo corretto e comunicati solo a chi ha titolo per conoscerli, cioè ai condomini interessati alla gestione.
Posso chiedere i nomi dei condomini morosi?
Sì, il condomino può chiedere all’amministratore di conoscere la situazione dei pagamenti e quindi anche chi non ha versato le quote dovute.
Questa conoscenza può essere necessaria, ad esempio, per:
- comprendere le ragioni di una carenza di liquidità del condominio;
- verificare se l’amministratore stia attivando le procedure di recupero;
- valutare la correttezza del rendiconto;
- controllare se siano necessarie delibere particolari o iniziative giudiziali.
È consigliabile formulare la richiesta per iscritto, ad esempio via e-mail o PEC, così da lasciare traccia della domanda e del suo contenuto.
Non servono formule solenni o espressioni tecniche. È sufficiente una richiesta chiara, ad esempio: chiedere di prendere visione del registro di contabilità, della situazione debitoria dei condomini, degli estratti conto o della documentazione relativa alle quote scadute e non pagate.
I nomi dei morosi possono essere messi in bacheca?
Qui la risposta cambia: in linea generale, no, almeno non se la bacheca è visibile anche a persone estranee al condominio.
Ed è questo il vero confine tra trasparenza e privacy.
Un conto è comunicare ai condomini, durante l’assemblea o tramite documenti riservati alla compagine condominiale, quali siano le posizioni debitorie esistenti. Un altro conto è esporre nell’androne, vicino all’ingresso o in ascensore, un elenco nominativo dei morosi facilmente leggibile anche da visitatori, fornitori, corrieri o altri soggetti estranei.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito che le informazioni relative alla morosità possono essere trattate nell’ambito della gestione condominiale, ma devono essere adottate cautele per evitare una diffusione non necessaria verso terzi.
In altre parole, il dato può circolare all’interno del condominio per ragioni di gestione; non può essere reso pubblico in modo indiscriminato.

L’amministratore può parlarne in assemblea?
Sì. Se l’assemblea deve approvare il rendiconto, valutare la situazione economica del condominio o decidere come procedere nei confronti dei morosi, l’amministratore può e in alcuni casi deve illustrare la reale situazione contabile.
Anche il verbale assembleare può contenere riferimenti alla morosità di alcuni condomini, se tali informazioni sono pertinenti alle decisioni assunte.
Ciò che conta è che la comunicazione resti funzionale alla gestione condominiale e non si trasformi in una divulgazione superflua o lesiva della riservatezza.
Un esempio pratico
Immaginiamo un condominio che debba affrontare lavori urgenti sul tetto. L’assemblea ha già deliberato gli interventi, ma l’amministratore comunica che sul conto condominiale mancano diverse migliaia di euro perché alcuni proprietari non hanno pagato le rate.
Un condomino chiede allora: “Chi non ha pagato? Da quanto tempo? Avete fatto i solleciti?”
Se l’amministratore risponde soltanto: “Non posso dirlo per privacy”, una risposta del genere, presa in termini assoluti, non è corretta.
Il condomino ha diritto a conoscere le informazioni utili per controllare la gestione e capire se l’amministratore si stia muovendo correttamente.
Sarebbe invece diverso il caso in cui lo stesso elenco dei morosi venisse lasciato affisso nell’androne o pubblicato in uno spazio accessibile anche a estranei. In quel caso il problema privacy esisterebbe eccome.
Cosa fare se l’amministratore rifiuta
Se l’amministratore non consente l’accesso ai documenti o si rifiuta di fornire informazioni, il primo passo è inviare una richiesta scritta precisa, meglio se tracciabile.
Nella richiesta è utile indicare:
- quali documenti si intendono visionare;
- quali informazioni si vogliono ottenere;
- il riferimento alla necessità di controllo della gestione;
- la disponibilità a sostenere i costi di copia previsti.
Se il rifiuto continua, può essere opportuno valutare la situazione con un professionista, soprattutto se il diniego impedisce di verificare la correttezza del rendiconto, di contestare spese o di impugnare una delibera.
In alcuni casi, infatti, l’ostruzionismo dell’amministratore può incidere in modo concreto sui diritti del condomino.
Quando è utile rivolgersi a un avvocato
Non sempre è necessario. Molte questioni si risolvono con una richiesta ben formulata.
Tuttavia, l’assistenza di un avvocato può essere utile quando:
- l’amministratore rifiuta ripetutamente l’accesso ai documenti;
- vi sono dubbi sulla correttezza del rendiconto;
- la morosità di alcuni condomini sta causando danni economici al condominio;
- si vuole contestare una delibera o verificare eventuali responsabilità dell’amministratore;
- si teme una violazione della privacy per esposizione indebita dei dati.
In conclusione
Sul tema dei condomini morosi, la regola non è “privacy contro trasparenza”, ma privacy e trasparenza da bilanciare correttamente.
Il condomino ha diritto di sapere come viene gestito il denaro comune e può conoscere anche le posizioni debitorie degli altri partecipanti al condominio. Quello che non è consentito è la diffusione indiscriminata di tali informazioni verso l’esterno.
In sintesi: trasparenza all’interno del condominio, riservatezza verso i terzi.
Il presente articolo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso da parte di un professionista.

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