Licenziato il dipendente che abusa dei permessi 104 per fare shopping

 

I c.d. permessi 104 sono permessi retribuiti, inseriti nel nostro ordinamento con la legge 104/1992, mediante i quali un lavoratore può assistere un proprio famigliare in condizione di disabilità e richiedente cure particolari. Tali permessi vengono rivolti inoltre nei confronti degli stessi soggetti disabili che lavorano. Ma, purtroppo, c’è sempre chi se ne approfitta.

permessi 104

Il dipendente colto a fare shopping al posto che a badare ai parenti

La Corte d’appello di Napoli (con sentenza n. 536/2017, confermativa della del Tribunale) ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente scoperto ad utilizzare indebitamente ed in diverse occasioni (festività natalizie comprese) i permessi ottenuti grazie alla legge n. 104/1992.

Insospettitasi, l’azienda aveva ingaggiato un’agenzia di investigazione privata per controllare il proprio dipendente “in libera uscita”, cogliendolo così in flagrante mentre svolgeva attività di vario tipo (come quella dello shopping), tutte differenti rispetto all’assistenza del familiare malato che gli aveva consentito di accedere ai permessi.

Leciti i controlli dell’azienda sul lavoratore durante i permessi 104?

Il lavoratore licenziato, impugnata la sentenza, a propria difesa ha fin da subito invocato la violazione del principio di libertà e della riservatezza, sostenendo l’illegittimità delle indagini investigative compiute dall’azienda.

La Cassazione dice sì

Questo motivo di ricorso viene ritenuto dalla Cassazione infondato, che nella sentenza 4670/2019 specifica che “i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., laddove non riguardino l’adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo”. È stato precisato che queste agenzie di investigazione per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Tale controllo è legittimo durante i periodi di sospensione del rapporto al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione causata dal permesso 104.

Nei confronti del datore di lavoro, la condotta del lavoratore si palesa come lesiva della buona fede, privandolo della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente. Inoltre, il mal utilizzo dei permessi 104, sia l’intervento assistenziale per i quali essi sono posti in essere e porta un’indebita percezione dell’indennità al lavoratore.

Il ricorso del lavoratore licenziato per aver indebitamente usufruito dei permessi 104 viene quindi rigettato dalla Cassazione.

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