Cassazione: anche uno schiaffo è reato

Si tratta del reato di percosse ed è configurabile anche nel caso di un “semplice” schiaffo.

E se lo schiaffo provoca una malattia, siamo in presenza del reato di lesioni.

Secondo la Corte di Cassazione, il termine “percuotere”indicato dall’art. 581 c.p. deve essere inteso come comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica.

schiaffo è reato

Lo schiaffo che arriva in Cassazione

L’imputato è arrivato al terzo grado di giudizio sostenendo l’insussistenza del reato, realizzato tramite la condotta di uno schiaffo, sia per la mancata condotta, poichè nessuna prova poteva testimoniare che vi fosse stata una sofferenza fisica da parte della persona offesa, sia sotto il punto di vista del dolo generico. Secondo la difesa dell’imputato egli non intendeva colpire la vittima, ma è stato semplicemente autore di una legittima reazione all’azione della stessa che tentava di strappargli di mano un foglio (motivo di lite tra i due).

Secondo l’imputato si potrebbe configurare, nel peggiore dei casi un’ingiuria reale. Quest’ultima però si configura solo quando le percosse non manifestano una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice del voler arrecare sofferenza morale o disprezzo.

Percuotere non è solo colpire

La Cassazione ha più volta affermato il principio secondo cui quando parliamo di “percuotere” non ci riferiamo solo al significato letterale del termine, ma al senso comprensivo di ogni violenta manomissione dell’altrui persona fisica ( Cass. N. 4272/2015).

Lo schiaffo è quindi reato

Secondo la Suprema Corte, quindi, si è nella condizione di poter condividere quanto già affermato in una precedente sentenza “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 581 c.p., nella nozione di percosse rientrano anche gli schiaffi, in quanto intrinsecamente caratterizzati da energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non siano produttivi di malattia (ricadendosi in tal caso nel reato di lesioni) o non manifestino una violenza di entità inavvertibile e simbolica, indice dell’esclusivo proposito di arrecare sofferenza morale o disprezzo (in tale ipotesi configurandosi il reato di ingiuria c.d. reale)” (cfr. Cass. n. 43316/2014).

Depenalizzato grazie al “decreto svuotacarceri”

Ricordiamo peraltro che, per effetto dell’entrata in vigore del c.d. “decreto svuotacarceri” (d.lgs. n. 7/2016), un ampio pacchetto di reati è stato depenalizzato e tra questi vi rientra proprio il reato di ingiuria disciplinato dall’art. 594 c.p., che perde il carattere di illecito penale per conservare quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il risarcimento del danno (sanzione privatistica), con una sanzione pecuniaria civile, irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.

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