Assegno di mantenimento e “famiglia di fatto”

La giurisprudenza della Corte di Cassazione già da tempo è orientata nel ritenere che, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge, influisca la relazione more uxorio intrattenuta dalla beneficiaria dell’assegno nei limiti in cui tale relazione incida “sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria di reddito”.

Secondo tale corrente orientamento si verifica una sorta di “quiescenza del diritto all’assegno, che potrebbe riproporsi, in caso di rottura della convivenza tra i famigliare di fatto”.

Con sentenza n. 6855 del 3 Aprile 2015, i Giudici della Suprema Corte, chiamati a stabilire se l’ex coniuge, la quale intrattiene una relazione more uxorio con un altro uomo, ha diritto, comunque, a beneficiare dell’assegno divorzile, partono dal medesimo assunto, ossia che la nuova relazione more uxorio influisca sulla determinazione dell’assegno di mantenimento, ma stabiliscono un principio nuovo, ossia che  ove la mera convivenza si trasformi in “famiglia di fatto” il beneficiario perde definitivamente il diritto all’assegno di mantenimento.

Secondo i Giudici, infatti, “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizzata la famiglia fondata sul matrimonio): come già si diceva, potenziamento reciproco della personalità dei conviventi e trasmissione di valori educativi ai figli, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”. A quel punto, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei due partner non può che venire meno di fronte all’esistenza di una  vera e propria famiglia, ancorché di fatto”. Ed ancora: “sembra più coerente affermare che una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figlio (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà patrimoniale con l’altro coniuge) dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dall’assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra conviventi (fermo restando, evidentemente, la permanenza di ogni obbligo verso i figli). Va per di più considerata la condizione del coniuge che si vorrebbe nuovamente obbligato e che, invece, di fronte alla costituzione di una famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura, confiderebbe all’evidenza nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.

Con questa sentenza, i Giudice della Cassazione stabiliscono che non solo a seguito di nuove nozze ma anche con la nascita di una nuova “famiglia di fatto” viene meno il diritto del beneficiario all’assegno di mantenimento.

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