Ciclista e reato di guida in stato di ebbrezza in bicicletta

Recentemente, la Suprema Corte (sentenza n. 4893 del 2 febbraio 2015), ha confermato la

condanna inflitta ad un ciclista che aveva circolato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito,

in ossequio al principio secondo cui, ai fini dell’integrazione della condotta illecita prevista dall’art. 186 Codice della Strada, la presenza di un motore non ha alcuna rilevanza, ciò che conta è l’effettiva idoneità del mezzo ad “interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale”.

Nella specie, la Corte d’Appello di Brescia confermava in toto la sentenza emessa in data 13 giugno 2012 dal Tribunale di Brescia che ha condannato A.P. alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed € 800,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso rilevato pari a 1,97 e 2,23 g/l), commesso alla guida della propria bicicletta in data 11 agosto 2010.

Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato sostenendo, in particolare, che:

  • la Corte territoriale ha, erroneamente, confermato l’applicabilità della disciplina sanzionatoria riferita al reato di guida in stato di ebbrezza anche in relazione all’uso di veicoli non motorizzati, come la bicicletta, tenuto conto degli indici interpretativi di indole positiva, costituiti dall’inapplicabilità, con riguardo alla guida di bicicletta, delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida o della confisca del velocipede.
  • La Corte d’Appello ha, inoltre, rigettato l’eccezione  di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata (ritenuta applicabile nel caso de quo) ed ha disatteso la prospettata inoffensività della condotta contestata all’imputato, avuto riguardo alle specifiche occorrenze del fatto, oltre ad avere escluso l’applicazione, nel caso di specie, degli istituti processuali previsti per le figure criminose di minore rilevanza offensiva, con particolare riguardo all’art. 34 D. L.vo n. 274/2000, previsto per ipotesi di particolare tenuità del fatto.
  • Infine, il ricorrente censura la violazione di Legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, con riguardo all’avvenuta esclusione, ad opera di quest’ultima, del ricorso della causa di giustificazione dello stato di necessità, financo putativo, avendo l’imputato agito spinto dalla necessità di sottrarsi al pericolo di un danno grave alla persona (aveva, infatti, intenzione di recarsi, con urgenza, presso la propria abitazione per curare la cefalea a grappolo della quale era affetto).

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto ritiene che:

  • preliminarmente, deve essere disattesa la prospettazione avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplicabilità della disciplina penalistica della guida in stato di ebbrezza, nel caso di conduzione di veicoli NON motorizzati (e segnatamente della bicicletta), essendosi i Giudici di merito correttamente allineati al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (autorevolmente sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte), secondo cui “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale”; e tanto, al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad esempio, la sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude tale applicazione a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (ex plurimis, S.U., sentenza n. 12316/2002).
  • Ciò posto, continua la Corte “…la Corte territoriale ha logicamente e coerentemente escluso la fondatezza della prospettazione dell’imputato, in ordine alla pretesa inoffensività della condotta allo stesso addebitata, avendo sottolineato, sulla base di un’argomentazione dotata di logica plausibilità e coerenza argomentativa, l’oggettiva idoneità (tanto astratta, quanto in concreto), della conduzione di una bicicletta in condizioni di ebbrezza alcolica, a interferire con il regolare e sicuro andamento della circolazione stradale, con la conseguente creazione di un obbiettivo e concreto pericolo per la sicurezza e l’integrità del pubblico degli utenti della strada: circostanza, quest’ultima, di per sé sufficiente (in ragione dell’intuibile e assoluta gravità dell’esposizione a pericolo di interessi di primario rilievo per l’ordinato svolgimento della vita comune) a sostanziare di congrua giustificazione…la differenziata disciplina legislativa di tale reato…rispetto al complesso delle fattispecie rimesse alla competenza penalistica del Giudice di Pace…”.
  • Infine, gli Ermellini ritengono l’assoluta inconsistenza del richiamo, ad opera dell’imputato, della causa di giustificazione dello stato di necessità (ex art. 54 c.p.) a fondamento dell’invocata liceità della condotta, considerando il carattere meramente assertivo e congetturale delle prospettazioni strumentalmente richiamate dallo stesso.

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