Compensazione dei crediti IVA dal 2010

Al fine di combattere l’evasione in campo iva il legislatore ha operato una serie di interventi volti ad appesantire la procedura di compensazione dei crediti iva risultanti dalla dichiarazione iva annuale.
La laboriosità e rischiosità dell’operazione è direttamente proporzionale all’importo da portar in compensazione per cui è possibile delineare una triplice fattispecie:

  1. Soggetti con credito iva annuale inferiore a euro 10.000: possono continuare ad utilizzare tale credito in compensazione senza particolari vincoli;

  2. Soggetti con credito compreso tra i 10.000 ed i 15.000 euro: la compensazione è legata ad un particolare canale telematico;

  3. Soggetti con credito iva superiore a 15.000 euro: necessità di apporre il visto di conformità o, per le società soggette a controllo contabile, la sottoscrizione del revisore contabile stesso.

Costante per le tre tipologie è la presentazione della dichiarazione iva annuale prima di effettuare qualsiasi compensazione. Infatti, ad eccezione del caso 1, solo dal 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione iva annuale il credito potrà essere usato in compensazione. Risulta quindi conveniente presentare il prima possibile la dichiarazione annuale (non prima di febbraio comunque) così da poter utilizzare il credito già dal 16 di marzo. Naturalmente la dichiarazione annuale presentata a febbraio esenterà dalla comunicazione iva i soggetti interessati.
Per quanto attiene al canale telematico la presentazione dell’F24 con i crediti in compensazione dovrà avvenire obbligatoriamente con il servizio Entratel escludendo quindi l’home banking bancario.
In merito al visto di conformità o sottoscrizione alla data odierna è stata emanata una circolare (la n. 57/E del 23/12/2009) dove il Ministero specifica a grandi linee gli adempimenti preliminari a carico dei soggetti abilitati al rilascio del visto ed i controlli necessari per l’attestazione/sottoscrizione.

Per una consulenza in merito non esitare a contattarci.
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